(segue dalla prima parte) Il Giudice amministrativo ha rilevato, inoltre, che la tesi proposta dal privato porterebbe alla “irragionevole conclusione secondo cui, mentre durante l’attività di cava i rifiuti di estrazione dovrebbero e devono, difatti, essere trattati nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. 117/2008, una volta terminata la coltivazione il sito di cava dismesso potrebbe essere recuperato con rifiuti anche diversi dai rifiuti di estrazione, potendosi fare ricorso alla procedura semplificata”.
Il T.A.R. ha osservato, infine, che il d.lgs. 117/2008, oltre a essere successivo al d.m. 5 febbraio 1998, è fonte di rango superiore rispetto alla normativa secondaria e regolamentare. Inoltre, anche se altre amministrazioni provinciali hanno interpretato la norma in modo differente da quanto è stato fatto dalla Provincia in questione, non rende illegittime decisioni di segno diverso prese dalla Provincia stessa.
Si fa poi rilevare in questa sede che il d.lgs. 117/2008 non reca nemmeno disposizioni transitorie in materia rispetto alle autorizzazioni esistenti, né indica termini per l’adeguamento delle autorizzazioni esistenti, caducando di fatto quelle in essere, sebbene non si hanno notizie di enti locali che abbiano dato pienamente seguito a tale disposizione.
Altro elemento di recentissima discussione e confronto è rappresentato, nel contesto sopra delineato, dall’introduzione nel TUA dell’art. 184 – ter, norma che recepisce il concetto comunitario di end of waste nella legislazione italiana. Orbene, per la cessazione della qualifica di rifiuto, l’articolo 184-ter statuisce che “un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero (…) e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”, dove “l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni”. Per tali criteri si rimanda all’adozione di uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nelle more dell’emanazione, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per le procedure semplificate.
In sostanza, l’art. 184-ter sembrerebbe delineare, almeno in linea teorica, un nuovo percorso di gestione anche per le terre e rocce da scavo (TRS), che ne prevede la cessazione dal campo dei rifiuti e la conseguente inclusione in quello delle MPS a seguito di “semplice” verifica della rispondenza ai criteri (peraltro non meglio dettagliati) riportati sotto le citate lettere a), b), c) e d).
Si fa però rilevare che, da un punto di vista operativo, non è affatto chiaro dove, nella filiera di gestione delle terre e rocce da scavo, dovrebbe avvenire la verifica e l’eventuale conseguente passaggio da rifiuti a MPS. Ovviamente, ai fini gestionali e autorizzatori, la questione è dirimente, poiché, per esemplificare, se il trasporto al sito di destinazione deve avvenire ancora in regime di gestione dei rifiuti, è necessario provvedere con aziende e mezzi autorizzati e relativa produzione di formulari e non in regime ordinario di trasporto di merci.
In aggiunta, un punto ancora più di rilievo è dato proprio dalle condizioni in base alle quali un rifiuto cessa di essere tale ai sensi dell’art. 184 – ter, in particolare sui criteri per verificare se il materiale “soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti”. Nel caso delle TRS ai fini del recupero ambientale, non esistono standard o requisiti tecnici come, ad esempio, per la produzione di aggregati riciclati sostitutivi o integrativi di materiali di cava.
Ne consegue che, almeno per ciò che riguarda le terre e rocce da scavo, la filiera del passaggio dalla condizione di rifiuto a quella di MPS è molto meno immediata di quello che appare, sebbene a prima vista possa in effetti sembrare come una filiera “concorrenziale” rispetto a quella del riutilizzo delle TRS come sottoprodotto. In realtà, anche la confermata presenza dell’art. 186 dopo le più recenti modifiche apportate al TUA può essere interpretata come una volontà del Legislatore nazionale di indirizzare la gestione delle TRS, almeno per i fini di ripristino ambientale, verso la strada del riutilizzo con qualifica di sottoprodotto, piuttosto che nella direzione delle MPS.
Ancora una volta, almeno fino ad una definizione puntuale di criteri e procedure a livello nazionale, molto dipenderà caso per caso dall’interpretazione che daranno i diversi enti locali e di controllo competenti per territorio rispetto alle ipotesi progettuali presentate dai proponenti.
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