Da lunedì prossimo, il 2 settembre, il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) sarà recapitato solo attraverso la Pec, posta elettronica certificata. Lo spiega L’Inps con il messaggio n. 13414 del 23 agosto 2013. I vantaggi sono, tra gli altri, quelli legati alla riduzione dei tempi di consegna, alla riduzione dei costi per gli enti gestori e alla diminuzione dei rischi di falsificazione.
Scarica in pdf il messaggio dell’Inps che spiega le motivazioni dell’esigenza di inviare il Durc solo attraverso la Pec.
Anche la richiesta del Durc è ammessa solo se chi lo richiede fornisce un indirizzo Pec allo sportello unico previdenziale. Questa data rappresenta il termine della proroga rispetto alla prima scadenza, che era stata concordata per il 1° luglio.
“Per consentire agli utenti dello sportello unico previdenziale – attraverso un’opportuna informativa – di disporre di una completa conoscenza delle nuove modalità di trasmissione dei Durc, è stato disposto per lunedì 2 settembre 2013 il termine ultimo a partire dal quale la trasmissione di tali documenti sarà effettuata ai richiedenti esclusivamente tramite Pec”.
“L’inoltro della richiesta di Durc sarà consentito solo se il sistema dello sportello unico previdenziale rileva l’avvenuta registrazione, nell’apposito campo, dell’indirizzo Pec della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese. Dalla stessa data, sia per le Pubbliche Amministrazioni che per le imprese, i Durc saranno recapitati dall’Inail, dalle Casse Edile e dall’Inps, esclusivamente tramite Pec, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta”.
Trasmissione del Durc a chi non deve per legge dotarsi di Pec
Se l’impresa ha la necessità di trasmettere il Durc soggetti che non sono tenuti all’utilizzo della Pec, come i committenti privati o le amministrazioni di altri Paesi, può utilizzare la stampa del documento allegato alla mail certificata. Questo perché, come spiega la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (Cnce), l’apposizione sul Durc del “glifo”, cioè del contrassegno elettronico, assicura la provenienza e la conformità all’originale del documento cartaceo secondo il DL 30 dicembre 2010 n. 235”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento