Sono state rese note le date dell’esame di Stato per gli Architetti, per i laureati ai corsi di laurea quinquennale e triennale, sia della sessione estiva, sia della sessione autunnale. Ecco le date.
Sessione estiva
Inizio esami laurea quinquennale: 20 giugno 2013
Inizio esami laurea triennale: 27 giugno 2013
Termine di iscrizione: 24 maggio 2013
Sessione autunnale
Inizio esami laurea quinquennale: 21 novembre 2013
Inizio esami laurea triennale: 28 novembre 2013
Termine di iscrizione: 18 ottobre 2013
L’esame in breve
Il superamento dell’esame di Stato per l’architetto è il passo che permette l’iscrizione all’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, secondo il DPR 328/2001 che prevede la costituzione dell’Ordine, prevedendone la suddivisione nelle due sezioni A e B, ciascuna delle quali divisa a sua volta in settori disciplinari. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di architetto, mentre a quelli della sezione B, spetta il titolo di architetto junior. Leggi anche Competenze professionali, il Cnappc chiarisce quelle di architetti e pianificatori iunior.
Possono sostenere l’esame di stato in architettura per la sezione A i laureati con laurea magistrale (o specialistica) o con ciclo unico nella classe 4/S – Architettura e ingegneria edile o corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE.
L’esame di stato in architettura per la sezione junior è aperto a chi ha una laurea di primo livello nelle classi n. 4 – Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile e n. 8 – Ingegneria civile e ambientale.
L’esame di Stato per l’architetto consiste, comunque, per tutti, in quattro prove, di cui una pratica, due scritte e una orale.
La prova pratica, per la sezione A, ha per oggetto la progettazione di un’opera di edilizia civile o di un intervento su scala urbana. Per la sezione B, la prova pratica consiste nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico.
La prima prova scritta si basa sulla prova pratica e verte, per la sezione A, sulla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica. Per la sezione B, ha per oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova pratica.
Vi è anche una seconda prova scritta:
– per la sezione A riguarda le problematiche culturali e conoscitive dell’architettura;
– per la sezione B consiste in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo di ciascuno.
La prova orale è basata, per le sezioni A e B, sul commento dell’elaborato progettuale e sull’approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.
Coloro che sono in possesso di un titolo di studio precedente, ovvero una laurea con un vecchio ordinamento universitario possono sostenere l’esame di stato in architettura secondo l’ordinamento previgente al DPR 328/01 (lo si evince dalla Ordinanza Ministeriale del 27/03/2009, articolo 7).
In questo caso, l’esame di stato consisterà in una prova estemporanea grafica e in una prova orale, la prima basata sullo svolgimento di un tema o progetto elementare di architettura a scelta del candidato tra due o tre proposte dalla commissione.
La prova orale verte sulla discussione degli elaborati della prova grafica.
La Riforma delle Professioni in breve (leggi tutto sulla Riforma): cosa cambia per gli architetti
Con la Riforma delle Professioni è ancora necessario laurearsi e fare l’esame di Stato. La riforma conferma che è necessario laurearsi in architettura e fare l’Esame di Stato, visto che è sancito dalla Costituzione italiana all’art. 33, “…per l’abilitazione all’esercizio professionale”.
Gli obblighi introdotti per le professioni sono:
– il tirocinio per accedere all’Esame di Stato: la durata massima è di 18 mesi, di cui 6 si possono fare in università. Occorre aggiungere che per i laureati in architettura e ingegneria non è previsto questo obbligo;
– seguire corsi di formazione continua permanente, fiscalmente deducibili, da agosto 2013;
– avere, ed esibire ai clienti privati un’assicurazione di responsabilità civile professionale, da agosto 2013;
– redigere un preventivo delle mansioni professionali e un disciplinare d’incarico, nei casi in cui è fissato l’onorario per la prestazione professionale rendendo noto “il livello della complessità dell’incarico”.
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