Entra in vigore martedì 4 dicembre 2012 la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, per il conseguimento dell’obiettivo 20-20-20 al 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea lo scorso 14 novembre (leggi anche Pubblicata la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica).
La direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo principale relativo all’efficienza energetica del 20% entro il 2020.
“Dalla lettura delle direttiva 2012/27/UE”, dice Andrea Fidenza, esperto dell’ENEA, “emergono misure per il contenimento dei costi, che consentono di spendere meno energia per avere gli stessi prodotti e servizi”. Sono inoltre presenti anche strumenti, come quelli finanziari che gli Stati membri dovranno creare ad hoc che, se ben sfruttati consentiranno investimenti nel campo dell’edilizia, dei trasporti e nella distribuzione dell’energia (leggi anche .
Sintesi delle novità principali della direttiva 2012/27/UE
Per gli edifici pubblici dotati di impianti di climatizzazione con aree calpestabili superiori ai 500 mq scatta l’obbligo di aumentare il grado di isolamento termico, procedendo a rinnovare annualmente il 3% delle pavimentazioni. A partire da luglio 2015 il rinnovo riguarderà anche gli edifici pubblici che presentano aree calpestabili superiori a 250 mq.
Obbligo di audit energetico, da effettuarsi ogni 4 anni, per le grandi imprese, mentre sono escluse le piccole e medie imprese. Gli audit dovranno iniziare entro dicembre 2015 ed essere svolti in modo indipendente da esperti accreditati.
Anche le imprese energetiche di pubblica utilità avranno l’obbligo di raggiungere un risparmio energetico di almeno 1,5% per anno sul totale dell’energia venduta ai consumatori finali. Il calcolo del risparmio energetico aggiuntivo va effettuato sulla base della media dei consumi dei 3 anni precedenti l’entrata in vigore del direttiva 2012/27/UE. Possono invece essere escluse le vendite di energia per i trasporti;
Infine, gli Stati membri devono impegnarsi a facilitare la costituzione di appositi strumenti di finanziamento per favorire le misure di efficienza energetica.
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