Entrate risponde, all’Istante (una società) che chiede lumi sul tema, chiarendo che in caso di interventi di efficientamento energetico eseguiti sullo stesso immobile in periodi d’imposta differenti, e non configurabili come una prosecuzione l’uno dell’altro, è possibile usufruire di diverse detrazioni.
L’Agenzia però sottolinea che per dimostrare l’autonomia dei singoli lavori, questi devono essere anche autonomamente certificati dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente.
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Analizziamo nel dettaglio il contenuto della risposta dell’AdE.
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Gli interventi realizzati
I lavori, realizzati sullo stesso immobile, appaltati dalla società istante interessano:
- la sistemazione e il rifacimento del tetto (intervento terminato il 27 dicembre 2019);
- la sostituzione degli infissi (intervento terminato il 20 novembre 2020).
Va poi precisato che i due distinti interventi sono stati eseguiti con due diverse autorizzazioni (C.I.L.A.), da due diversi fornitori, in due distinti anni (2019 e 2020) e sono stati oggetto di due diverse ed autonome comunicazioni all’Enea.
A tal proposito, l’Istante ritiene di poter beneficiare della detrazione fiscale del 50% nel limite massimo di 60 mila euro per la sostituzione degli infissi avvenuta nell’anno 2020, pur avendo già usufruito della detrazione fiscale del 65% nel limite massimo di 60 mila euro per il rifacimento della copertura avvenuto nell’anno 2019.
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Ok a detrazioni distinte per interventi singoli e autonomi
Circa la possibilità per l’Istante di beneficiare di entrambe le detrazioni in modo autonomo e distinto, Entrate fornisce un parere favorevole, in quanto per ciascun intervento l’istante ha seguito un iter a sé e il secondo realizzato non è la prosecuzione del primo.
Tuttavia l’agenzia precisa che per dimostrare l’autonoma configurabilità dell’intervento, ed essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione che dimostra l’espletamento degli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione (ad es. C.I.L.A., dichiarazione di fine lavori, ecc…).
In caso contrario, Entrate richiama l’articolo 2, comma 3, secondo periodo, del D.I. 19 febbraio 2007, e ricorda che qualora il nuovo intervento consista nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
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Foto:iStock.com/andresr
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