In un quesito inviato a Fiscooggi.it. un utente chiede se, eseguiti i lavori di riqualificazione energetica in un appartamento, il termine di 90 giorni per inviare la documentazione all’Enea per ottenere l’Ecobonus, decorre dalla chiusura del cantiere o da quella di effettuazione del pagamento?
Ecobonus: 90 giorni dal collaudo o dal pagamento?
Prima di tutto, la trasmissione della documentazione deve avvenire sempre in via attraverso l’applicazione web dell’Enea sul sito www.acs.enea.it. Per rispondere con più precisione alla domanda, Fiscooggi risponde che per usufruire dell’ecobonus, vale a dire della detrazione Irpef relativa agli interventi di riqualificazione energetica, è necessario trasmettere all’Enea la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (prodotto da un tecnico abilitato) e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
I 90 giorni decorrono dal giorno del collaudo di fine lavori, e non conta nulla il momento in cui sono stati effettuati i pagamenti (risoluzione n. 244/E dell’11 settembre 2007, paragrafo 3). Come dicevamo in apertura di articolo, se, in virtù del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con un altro tipo di documentazione, diversa dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e dalla scheda informativa sugli interventi realizzati, emessa sempre da colui che ha eseguito i lavori o dal tecnico che compila la scheda informativa. Che tipo di documentazione inviare precisamente, non è chiaro dalla risposta al quesito. Sappiamo solo che la dobbiamo richiedere al tecnico.
Invece, per provare la data di fine lavori e usufruire dell’ecobonus, non è valida una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione (circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, paragrafo 3.1).
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