DPI e sanificazione ambienti di lavoro: incentivi e istruzioni Covid-19

Per quanto riguarda i dpi e sanificazione ambienti covid-19 in azienda, il DL n.23 dell’8 aprile 2020 all’articolo 30 regolamenta il credito d’imposta. Ecco i dettagli

Scarica PDF Stampa

Il sodalizio tra la ripartenza post Covid-19 e sicurezza sui luoghi di lavoro è imprescindibile.

In attesa del vaccino, si stanno studiando piani organizzativi col fine di garantire una ripresa delle attività lavorative che hanno subito un arresto dopo il DPCM del 22 marzo modificato dal DM 25 marzo 2020.

Il protocollo sicurezza luoghi di lavoro fornisce indicazioni sulle procedure da mettere in atto per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da Covid-19, regolamentando in merito a:

  • informazione
  • modalità di accesso alla sede di lavoro: controlli all’ingresso dell’azienda
  • modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori
  • pulizia e sanificazione in azienda
  • precauzioni igieniche personali
  • dispositivi di protezione individuale
  • gestione spazi comuni
  • organizzazione aziendale
  • gestione ingresso/uscita dei lavoratori
  • spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
  • gestione caso sintomatico

Scendiamo nel dettaglio analizzando quali sono gli incentivi previsti per DPI e sanificazione ambienti e quali sono le indicazioni fornite dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità) per una corretta prevenzione e gestione degli ambienti indoor.

Leggi anche: Covid-19 infortunio e malattia: come considerare contagio in occasione di lavoro?

DPI e sanificazione ambienti: chiarimenti incentivi Agenzia delle Entrate

Per quanto riguarda DPI e sanificazione ambienti in azienda, il DL n.23 dell’8 aprile 2020 all’articolo 30 regolamenta il credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro:

  “1.Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’articolo 64 del decreto-legge 17  marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

2.Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui al presente articolo.”

A tal proposito la circolare n.9/E dell’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori indicazioni e in merito all’articolo 30 del Dl 23/2020, precisa l’ampliamento dell’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta verso gli esercenti attività d’impresa, arte e professione, per quanto concerne le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro sostenute nell’anno 2020.

Leggi anche: Vaccinazioni Covid-19 sui luoghi di lavoro e nuovo protocollo sicurezza: tutte le novità

Nello specifico il DL n. 18/2020 Cura Italia all’articolo 64 prevede che, al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020 un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Dall’Agenzia delle Entrate viene, inoltre, confermato che il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro è riconosciuto anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza idonei, difatti la circolare 9/E precisa che nel credito rientrano le spese sostenute nel 2020 relative all’acquisto:

  • di dispositivi di protezione individuale: mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
  • e installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza: barriere e pannelli protettivi;
  • di detergenti mani e disinfettanti.

Potrebbe interessarti: DPI agenti biologici mascherine: quali sono quelle più idonee Covid-19?

Prevenzione diffusione Covid-19 negli ambienti: le istruzioni dell’ISS

Il rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020: “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” è stato elaborato dal Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor.

Attraverso lo stesso vengono fornite una serie di raccomandazioni da seguire sia negli ambienti domestici sia lavorativi per mantenere un buon livello di qualità dell’aria indoor in relazione al contenimento del rischio di contagio da COVID-19.

Il rapporto chiarisce cosa si intende per pulizie quotidiane/sanificazione, ovvero: “il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento ex UNI 10585: 1993. Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo”.

Indispensabile è il fattore qualità dell’aria indoor negli ambienti lavorativi, perché oltre ad avere effetti sulla salute, ha un’importante influenza sulle prestazioni e sul benessere fisico e mentale dei lavoratori.

Di seguito si riportano alcune azioni e raccomandazioni generali da mettere in atto giornalmente nelle condizioni di emergenza associate all’epidemia virale SARS-CoV-2, elencate nel rapporto ISS:

  • garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le aperture: finestre e balconi. Scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori;
  • il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro;
  • gli impianti VMC devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell’edifico). In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell’aria. In questa fase può risultare anche utile aprire nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria. La decisione di operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della struttura in accordo con il datore di lavoro;
  • negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), tenere spenti gli impianti per evitare che, il possibile ricircolo del virus SARS-CoV2 in aria. Se non è possibile tenere fermi gli impianti, pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati;
  • pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.
  • garantire un buon ricambio dell’aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere garantita la pulizia/sanificazione periodica (da parte degli operatori professionali delle pulizie) e una pulizia/sanificazione giornaliera (da parte degli operatori addetti ai distributori automatici) delle tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i tipi di materiali;
  • le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti);
  • nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con Covid-19 all’interno dell’edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, e quello della MERS e lo stesso SARS-CoV-2, possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale.

Leggi anche: Aggiornamento guida sicurezza Covid-19. Quali sono i protocolli per le imprese edili?

COVID-19: COME ORGANIZZARE E GESTIRE I LUOGHI DI LAVORO IN SICUREZZA

COVID-19: COME ORGANIZZARE E GESTIRE I LUOGHI DI LAVORO IN SICUREZZA

L’e-book, aggiornato al DPCM 11 giugno 2020, , si propone come un vero e proprio vademecum completo per orientare il lettore nel nuovo contesto giuridico e normativo di riferimento.Esso si propone di illustrare, con esempi pratici ed estrema chiarezza, quali sono le procedure di sicurezza che ciascuna impresa deve porre in essere in relazione al proprio settore merceologico di riferimento.Vengono illustrate le modalità per procedere alla sanificazione dei locali e quelle per la semplice pulizia o disinfezione; vengono esaminate le regole di sicurezza negli appalti e per gli uffici, per le imprese commerciali e turistiche, per i pubblici esercizi e per gli stabilimenti balneari, per i trasporti e per le scuole.In dettaglio, nelle oltre 250 pagine di questo manuale, sono analizzate le procedure e le modalità di gestione in sicurezza delle seguenti attività:- Aziende- Uffici- Cantieri- Palestre e Piscine- Commercio al dettaglio (negozi, boutique, ecc.)- Servizi alla persona (parrucchieri, estetisti)- Logistica, corrieri e trasporto pubblico- Turismo- Alberghi e strutture ricettive- Scuole- Ristoranti e attività di somministrazione di cibo e bevande- Attività ricreative di balneazione e in spiaggia- Strutture ricettive all’aria aperta- Rifugi alpini- Circoli culturali e ricreativi- Cinema e spettacoli- Strutture termali e centri benessere- Guide turistiche- Congressi e grandi eventi fieristici- Sale giochi e discotecheVengono poi trattati i temi della tutela infortunistica che l’Inail assicura per i casi di infezione da Covid-19 ed ancora quali sono le agevolazioni fiscali ed i crediti d’imposta previsti per la sanificazione dei locali e per l’acquisto dei vari dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc.).Questa guida rappresenta l’ideale complemento ed integrazione dell’e-book di Moretti-Ballardini, sempre edito da Maggioli – indirizzato a chi vuole porre la propria azienda e la propria attività nelle condizioni di gestire in sicurezza la propria attività.Pierpaolo MasciocchiAvvocato, Direttore del Settore Sicurezza sul lavoro di Confcommercio e componente della Commissione consultiva del Ministero del Lavoro.

Pierpaolo Masciocchi | 2020 Maggioli Editore

19.90 €  15.92 €

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento