Donazioni di una casa agli eredi, come evitare i problemi

Nell’ordinamento giuridico italiano ci sono due tipi di donazioni: quali sono? E che tipo di problematiche possono esserci se la donazione è una casa?

Davide Galfrè 29/09/17

Lo spirito di liberalità in Italia ha un limite o per lo meno delle regole da rispettare, come emerge chiaramente dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 18725 del 27/07/2017 che si sofferma sul tema delle donazioni agli eredi di somme di denaro, demarcandone alcuni nuovi aspetti giuridici in concordanza con quanto già espresso nel 2008 dalla Cassazione con la sentenza n. 26746. Nell’ordinamento giuridico italiano sono contemplate due grosse tipologie di donazioni:

  • dirette, quando cioè un soggetto dona a un altro soggetto (normalmente un erede) un bene che può configurarsi come un bene immobile (terreni e/o fabbricati), un bene mobile registrato (veicoli), un bene mobile (arredamento o complementi d’arredo di pregiato valore), di aziende o ancora una somma di denaro (sotto forma di assegno, libretto postale, titoli/azioni etc.);
  • indirette, quando cioè un soggetto sostiene una spesa in nome e per conto di un altro soggetto (normalmente un erede) o ne procura un beneficio come ad esempio il pagamento di un debito verso terzi, il pagamento di formalità (la rata del mutuo, il prezzo della casa etc.), la rinuncia a un credito, la vendita di un bene in favore altrui e così via.

Donazioni dirette e indirette

Per le donazioni indirette non è richiesto un atto formale con cui si dichiara che rappresenti una donazione in favore di un erede, ma il verificarsi di una donazione lo si deduce dal fatto che si è verificato un arricchimento di un erede ed un impoverimento del donatore. La non necessità di un atto formale (ad esempio un atto notarile di donazione) è in virtù del fatto che esiste uno stretto legame tra l’impoverimento del donante e la spesa o l’obbligazione che sostiene in favore del ricevente.

Per le donazioni dirette, invece, è richiesto un vero e proprio rogito scritto con cui si trasferisce il bene dal donatore al donatario e non è richiesta una stretta relazione tra il donante e lo scopo modalità con cui l’arricchimento sarà utilizzato.

Dunque, quando l’oggetto di una donazione è una somma di denaro che il donante dispone in favore di un altro soggetto senza che vi sia una spesa o uno specifico scopo non può configurarsi una donazione indiretta. Perché quest’ultima sia configurabile, il reimpiego della somma donata non dovrà rimanere estraneo alla previsione del donante, altrimenti si tratta sempre di una donazione diretta (da eseguire con atto formale, registrato e trascritto).

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Donazioni: cosa fanno gli eredi esclusi?

Date le prescrizioni del Codice Civile in materia di collazione (articolo 737), quando si verificano delle donazioni in favore di uno solo degli eredi (o di un soggetto estraneo agli eredi legittimi), gli eredi che ne sono stati esclusi (ed eventualmente lesi) hanno la possibilità di fare in modo che gli sia riconosciuta la propria quota di spettanza accrescendo le quote su altri beni o facendo restituire il bene donato, in quote o nella sua interezza, di modo che per ciascun erede sia riconosciuta la corretta quota di spettanza senza che vi siano favoritismi di alcun genere. In sostanza, nell’ambito di una successione, le precedenti donazioni eseguite in vita possono rientrare a comporre l’asse ereditario causando una maggiorazione di quello che si conosce in apparenza.

Ma tornando all’argomento centrale, le donazioni, bisognerà prestare la massima attenzione su come agire, poiché per la mera donazione di somme di denaro senza la previsione di un riutilizzo mirato da parte del ricevente occorrerà procedere con la stipula di un rogito notarile che configuri una donazione diretta. Senza considerare come, inoltre, eventuali formalità non correttamente registrate o trascritte possano condurre a sanzioni per i vari soggetti.

Se non si eseguono le dovute formalità, le donazioni, soprattutto per quelle indirette, possono rappresentare una causa di litigio nella futura successione poiché non sempre è chiaro cosa sia stato donato (eventualità che sarebbe invece impossibile in presenza di una donazione diretta tramite formale rogito notarile).

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Se la donazione è una casa

Tanto per citare un esempio, basti pensare all’acquisto di una casa per l’abitazione del donatario tramite il pagamento del donante; la somma di denaro spesa è del donante, mentre l’abitazione verrà intestata al donatario che riceve, perciò, la casa senza che debba corrispondere alcunché al donante. In un caso simile l’oggetto della donazione è l’abitazione e non la somma di denaro; ne consegue che in una eventuale richiesta di collazione futura si dovrà conferire nell’asse ereditario la casa e non la somma di denaro utilizzata, come sancito dalla Cassazione con la sentenza 20638 del 25/10/2005.

Al contrario però, la donazione indiretta non si configura se il donante partecipa solo con il pagamento di una parte dell’intera somma dovuta per l’acquisto dell’immobile; in tale caso, come citato dalla sentenza della Cassazione n. 2149 del 31/01/2014, si dovrebbe configurare invece una donazione diretta della somma di denaro.

Conclusione

Alla luce di tutto quanto sopra, è quanto mai necessario uno studio approfondito di caso in caso, per evitare che la donazione di oggi possa causare problematiche nella successione di domani.

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Davide Galfrè

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