Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): perchè è importantissimo?

Il DVR stabilisce gli strumenti di prevenzione degli infortuni sul lavoro con i dispositivi di protezione individuali e collettivi, nonchè…

Danilo Rigoli 07/12/18
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Il Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito DVR) è quell’atto indelegabile attestante l’avvenuta valutazione di tutti i rischi che il Datore di Lavoro ha l’obbligo di operare nella sua azienda, ai sensi dell’art.17 D.L.vo 81/2008 e D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009.

Il DVR stabilisce le modalità e gli strumenti di prevenzione dagli infortuni  dei prestatori di lavoro attraverso idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) e collettivi, nonchè un necessario programma d’informazione e formazione nei confronti dei lavoratori definendo anche le responsabilità in caso d’incidente.

Questo documento non è assolutamente caratterizzato da “staticità”, bensì è connotato da una certa dinamicità nel senso che è soggetto a continue modificazioni che corrispondono alle mutazioni della sicurezza in azienda, infatti quando viene individuato un nuovo rischio, questo verrà valutato e il DVR dovrà necessariamente essere aggiornato.

Ricordando che un rischio non si eliminerà mai, ma lo si potrà ridurre [1], il DVR comprende la determinazione qualitativa e quantitativa di esso. In tale documento, dopo l’individuazione del rischio, si dovranno certificare tutte quelle misure che si sono attuate nell’immediato per ridurlo e quello che si è programmato di operare al fine di migliorare la sicurezza in azienda.

Documento di Valutazione del rischio: com’è strutturato?

Il DVR è strutturato in “sezioni” che racchiudono molte informazioni coordinate tra di loro atte riassumere i dati aziendali, l’individuazione dell’organigramma della sicurezza [2] con esplicitati i nominativi degli attori che contribuiscono alla “protezione” del dipendente durante l’attività lavorativa, dei pericoli presenti in azienda corredati possibilmente da numerose fotografie, le varie modalità di risoluzione, i rischi generici e quelli specifici, il programma delle misure per il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza, il piano di informazione e formazione dei lavoratori e quelli di evacuazione ed emergenza, i necessari allegati che  completano il DVR, la planimetria dei locali e ogni altra partizione utile affinchè il documento sia il più completo possibile fotografando al contempo le criticità ed evidenziando le “virtuosità” dell’impresa.

Le aziende fino a 50 lavoratori, potranno usare il Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato (DVRS); esso è redatto partendo da un modello di riferimento di base approvato dalla Commissione Consultiva e recepito con il decreto dei Ministeri del Lavoro e dell’Interno (Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012).

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Il DVRS descrive le procedure standardizzate che il Datore di Lavoro dovrà seguire per la corretta valutazione, ovvero: 1) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e mansioni; 2) individuazione dei pericoli presenti nell’azienda; 3) valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate; 4) definizione del programma di miglioramento.

Si ricorda che un DVR dovrà essere semplice, non prolisso ma, al contempo, comprensibile anche per chi non è conoscitore della materia. Il lavoro di sintesi che permette di avere un DVR snello ma completo, è demandato al Datore di Lavoro che lo effettuerà, principalmente, con l’ausilio del Responsabile del Servizio di Prevenzione e del Medico Competente.

Inoltre, come prevede la legge, preventivamente e tempestivamente dovranno essere consultati i RLST (Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali) [3], che come espresso dall’art.50, n.1, lett. b), dovranno dare il loro contributo.

DVR, quando bisogna aggiornarlo?

Come già accennato in precedenza, il DVR si dovrà aggiornare quando in azienda si avranno cambiamenti dei cicli produttivi, ingresso di nuovi rischi e ogni altro mutamento di situazioni lavorative che abbassano il livello di sicurezza nei confronti dei lavoratori; pertanto, il Datore di Lavoro dovrà essere sempre sensibile a tali variazioni e, coadiuvato dal Servizio Prevenzione e Protezione, inizierà come già detto in apertura, la nuova valutazione di tutti i rischi.

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DVR, dove si può consultare?

Una volta terminato il documento, questo sarà consultabile presso l’unità produttiva cui si riferisce. Per quanto attiene alla consegna del DVR, il Legislatore ha stabilito (v. art. 18, co,1, lettere o) e p) del D.Lgs. cit.), l’obbligo per il Datore di Lavoro di consegnare tempestivamente, su richiesta del RLS, una copia anche su supporto informatico (art.53, co.3 del D.Lgs. cit.); peraltro detto obbligo del Datore di Lavoro è stato confermato da una sentenza del Tribunale di Milano [4].

Data certa e sanzioni

Infine, il DVR  dovrà avere data certa al fine di provare che il documento è stato redatto in un preciso momento storico per l’azienda. Si ricorda, inoltre, che la sanzione prevista per non aver ottemperato alla redazione del DVR è l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da €.2.500 a €.6.400.

In conclusione, il documento in questione è l’atto necessario affinchè sia assicurata la sicurezza sul luogo lavoro; infatti, il Datore di Lavoro, in questo contesto, dovrà essere sensibile, non tanto per il timore delle sanzioni nelle quali potrebbe incorrere, quanto per il buon andamento della sicurezza nella propria azienda finalizzata alla prevenzione degli incidenti.

Come seguire correttamente la valutazione dei rischi?

Note

[1] Vedi D. Rigoli. Sicurezza sul lavoro. Pericolo, rischio e danno: concetti connessi, in questa Rivista, 9 luglio 2018.
[2] Vedi D. Rigoli. Sicurezza sul lavoro. Ecco l’organigramma, in questa Rivista, 24 settembre 2018.
[3] L’art.47 del D.L.vo 81/2008 stabilisce che in tutte le aziende, o unita produttive, è eletto o designato un rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Tale figura potrà essere individuata sia in ambito aziendale (RLS) sia il quello territoriale (RLST) che a livello di sito produttivo (RLSSP), come espresso dall’art. 49 D.L.vo cit..
[4] Sentenza Tribunale Milano – Sez. Lav. 29 gennaio 2010, n° 7273.

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Danilo Rigoli

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