Come il d.lgs. 36/2023 ridefinisce l’appalto integrato

Appalto integrato e d.lgs. 36/2023: cosa cambia? Guida completa sulle modifiche introdotte dal nuovo Codice Appalti

Marco Agliata 19/06/24
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L’appalto integrato è stato reintrodotto nel d.lgs. 36/2023 dall’articolo 44 che prevede la possibilità, per la stazione appaltante o l’ente concedente, di stabilire che il contratto abbia per oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica predisposto e approvato dalla stessa stazione appaltante. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.

La stazione appaltante o l’ente concedente deve motivare la scelta con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo che verrà redatto sulla base di un importo che diventerà riferimento contrattuale.

Nei casi di affidamenti tramite appalto integrato gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

La qualificazione per la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione (BIM) resa obbligatoria, per lavori di importo superiore al milione di euro, dal 1° gennaio 2025.

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FORMATO CARTACEO

L’appalto integrato

<p>L’appalto integrato ha resistito ai tentativi di abrogazione che si sono verificati durante il periodo di vigenza del Codice del 2016.<br /><br />Tale istituto, da sempre oggetto nel dibattito pubblico di numerose critiche e perplessit&agrave;, ha avuto un momento di valorizzazione con l&rsquo;approvazione del Decreto Semplificazione bis (art. 48 della legge 108/2021).<br /><br />Attualmente non &egrave; rappresentato da una figura giuridica unica ma si presta a varie applicazioni n funzione sia del procedimento di affidamento che del contenuto del contratto di appalto.<br /><br />Tutto questo a causa di tentativi operati dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) di tenere in vita alcune norme in parte superate (D.Lgs. 50/2016) e di non rinunciare alle opportunit&agrave; offerte dalla decretazione &ldquo;emergenziale&rdquo; (Decreti Semplificazione).<br /><br />Il tentativo di questa pubblicazione &egrave; quello di cercare di dare un unicum normativo a un quadro giuridico frastagliato e denso di variabili.<br /><br />Per queste ragioni si pensato di fornire agli operatori della pubblica amministrazione, ai professionisti, i tecnici, alle imprese, non solo una introduzione che illustrasse le combinazioni tra le norme, ma anche una sequenza di schemi di atti e provvedimenti che potesse supportare il loro lavoro cercando di orientare e semplificare le attivit&agrave;.<br /><br />In particolare, la pubblicazione per le quattro fattispecie di appalto integrato (codicistico, emergenziale, ibrido e ibrido emergenziale), fornisce la seguente modulistica compilabile e personalizzabile:<br />Bandi ci gara, Disciplinari, Istanze e dichiarazioni, Formulario per il Documento di Gera Unico Europeo (DGUE), Contratti.<br /><br /><strong>Gianpiero Fortunato<br /></strong>Giurista. Esperto in materia di contrattualistica pubblica e partenariato pubblico privato. Collaboratore ANCI nazionale e membro del centro di competenze IFEL in materia di appalti e PPP. Funzionario del comune di Salerno.&nbsp;<br /><br /></p>

Gianpiero Fortunato – Giurista. Esperto in materia di contrattualistica pubblica e partenariato pubblico privato. Collaboratore ANCI nazionale e membro del centro di competenze IFEL in materia di appalti e PPP. Funzionario del comune di Salerno. | Maggioli Editore 2023

Indice

I fattori di scelta dell’appalto integrato

Per una stazione appaltante la decisione di procedere con un appalto integrato si lega a motivazioni specifiche in presenza delle quali la procedura diventa utile ai fini del percorso attuativo di un intervento; queste motivazioni sono:
 

  • interventi tecnologicamente avanzati per i quali la presenza di un operatore qualificato diventa un elemento di supporto anche al progettista (sia interno che esterno al soggetto);
  • interventi di restauro con livelli di complessità alta per i quali i requisiti e l’esperienza dell’affidatario costituiscono un elemento essenziale per la definizione progettuale e la qualità dell’esecuzione;
  • interventi totalmente innovativi in termini strutturali, impiantistici e architettonici per i quali è necessario procedere, anche in questo caso, con una modalità molto stretta tra fase progettuale e fase esecutiva delle opere.
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Fig.1_Fattori di scelta appalto integrato

Al di fuori di questi elementi principali l’appalto integrato sicuramente non rappresenta una alternativa capace di migliorare i processi di attuazione degli interventi nei seguenti ambiti:

  • aspetti temporali: non ci sono particolari differenze in termini di tempistiche necessarie per lo sviluppo progettuale ordinario (2 livelli) o quello dell’appalto integrato e nelle successive procedure autorizzative per cui non è possibile parlare di accelerazione dei tempi dell’appalto integrato;
  • verifica del progetto: le operazioni di verifica di un progetto ordinario, in termini di tempistica, non si differenziano dal progetto inserito in un appalto integrato in quanto i livelli da verificare risultano sempre essere gli stessi quindi non si determina una riduzione nei tempi di verifica;
  • iter autorizzativo: analogo ragionamento può essere fatto per i tempi e le modalità dell’iter autorizzativo rispetto alla procedura orinaria e quella dell’appalto integrato che risultano essere del tutto equivalenti sia in presenza di poche autorizzazioni (risolte anche con interlocuzioni dirette con gli Enti competenti) sia, nei casi più articolati, in cui si percorre la soluzione della conferenza di servizi.
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Fig.2_Fasi dell’appalto integrato

Valutazione dell’offerta

L’offerta di un appalto integrato deve essere valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo per l’esecuzione dei lavori e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione (al fine dell’identificazione dell’importo relativo alla redazione del progetto esecutivo si ricorda l’applicazione obbligatoria dei minimi tariffari imposta dalla legge 49/2023, equo compenso).

L’esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell’articolo 42 del d.lgs. 36/2023 afferente alla verifica del progetto.

Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

Per quanto riguarda le proposte di migliorie al progetto posto a base di gara in un appalto integrato (Sia nel caso di appalto integrato di “secondo grado” (oggetto dell’appalto, insieme ai lavori, è solo il progetto esecutivo, sia nel caso di “appalto complesso” del precedente d.lgs. 50/2016, oggetto dell’appalto era anche il progetto definitivo) la sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, del 6 marzo 2023, n. 2261, in coerenza con quanto già affermato dalla precedente giurisprudenza, conferma che le eventuali migliorie che possono essere proposte in sede di gara devono essere circoscritte entro i limiti del livello progettuale posto a base di gara senza modificare la natura del progetto. In questo senso, pertanto, la “migliore soluzione tecnica” deve essere interpretata come un incremento del livello di qualità della base progettuale proposta e non come una modifica dei caratteri essenziali del progetto.

Verifica dell’appalto integrato

Ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera a) dell’Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023 la verifica del progetto di un appalto integrato di lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023 (dal 1° gennaio 2024 innalzata a € 5.538.000,00) deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/TEC 17020 (praticamente lo stesso requisito richiesto per appalti ordinari con importo pari o superiore a 20 milioni di euro.

Conclusioni

La scelta di utilizzare l’appalto integrato come modalità di attuazione di un intervento di lavori pubblici risulta adeguata soprattutto nei casi di complessità (tecnologica, impiantistica, strutturale e operativa) degli interventi per i quali il livello di competenza ed esperienza dell’esecutore risulta avere un carattere di supporto alla progettazione (sia interna alla organizzazione dell’operatore che esterna operata comunque da professionisti guidati).

Questa condizione non consente di introdurre modalità di accelerazione dei tempi di esecuzione ma garantisce in merito alla qualità del progetto e dell’esecuzione delle opere.

Nelle altre ipotesi, riconducibili in massima parte alle condizioni ordinarie, l’appalto integrato non si discosta, come tempi e modalità di attuazione, dalle procedure che non utilizzano questo tipo di percorso.

Marco Agliata

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