La notizia ha suscitato polemiche e dibattito. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. Per i diplomati l’attestato della nuova istruzione tecnica non basta per esercitare la professione intellettuale e per essere iscritti agli Albi professionali: serve almeno una laurea triennale. Per svolgere la professione intellettuale non basterà la qualifica contenuta nell’attestato che dal giugno di quest’anno viene rilasciato nell’ambito del DPR n. 88/2012, cioè della riforma Gelmini dell’istruzione tecnica.
Non è mai stato chiaro se questa qualifica fosse valida per accedere all’albo professionale, ora il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca ha sgombrato il campo ai dubbi con la circolare prot. 7201/15 – inviata a direttori degli uffici scolastici regionali, dirigenti degli ambiti territoriali e degli istituti scolastici – con la quale si cancella la possibilità per i neo diplomati privi di una laurea almeno triennale (come geometri, interpreti ed ex periti) di accedere agli albi professionali.
Ecco perché il Supergeometra!
Da tempo l’Unione europea – direttiva Ue n. 36/2005 – preme perchè l’esercizio di una professione sia vincolato al possesso di una laurea almeno triennale. Il Consiglio nazionale dei geometri, per allinearsi all’indirizzo che viene dall’Europa, ha lanciato il progetto di un nuovo corso di laurea triennale che si concluderà con l’esame di abilitazione che darà al geometra un titolo di studio che equivale alla laurea: il Supergeometra. A tale scopo, è partito il lavoro tecnico del Ministero e forse già nell’anno accademico 2015-2016 potrebbero prendere l’avvio corsi sperimentali.
Il corso post-diploma svolgerà all’interno dell’Istituto tecnico che ha ospitato lo studente fino al diploma. Dopo l’esame per guadagnarsi la qualifica di Supergeometra (un tipico esame di abilitazione, modificato e aggiornato) è prevista l’immediata iscrizione all’ albo professionale.
(Preparate il mantello).
Aggiornamento del 7 settembre
Abbiamo una precisazione da fare, in merito al decadere della possibilità per i diplomati negli istituti tecnici di accedere alla libera professione tramite il superamento dell’esame di abilitazione e l’iscrizione all’albo o al collegio competente per il territorio, e in merito alle competenze minime per accedere alla libera professione vengono ridefinite, elevando l’asticella fino ad almeno una laurea triennale.
Come ci ha fatto notare in un commento un lettore di geometri.cc, Stefano Batisti, Consigliere del Collegio Geometri e G.L. di Bologna, la circolare del MIUR attiene solo alla stampa dei diplomi del 2015 (i primi ex infausta riforma DPR 88/2010) che riportano una dicitura diversa dai precedenti.
In nessun punto della circolare si trovano riferimenti alla procedura e ai requisiti di iscrizione agli albi professionali, che è immutata ed è ancora quella di cui alla L. 75/85 e al DPR 328/2001. Né potrebbe essere altrimenti: il DPR 88/2010 ha infatti stabilito l’equivalenza del diploma del CAT con quello di geometra.
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