Entro il 5 dicembre le imprese devono condurre la diagnosi energetica dei siti produttivi. Successivamente lo devono fare ogni 4 anni anni da società di servizi energetici, da auditor energetici o dall’Ispra.
Le linee guida per la diagnosi energetica, presentate a Roma nella sede dell’Enea, sono previste dall’articolo 8 del decreto legislativo sull’efficienza energetica (DLgs 102/2014) e sono state predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con la stessa Enea. I contenuti sono il frutto del confronto con le principali associazioni di categoria e gli operatori interessati.
I tecnici dell’Unità Tecnica per l’Efficienza Energetica dell’Enea hanno offerto soluzioni relative alle specifiche esigenze e problematiche poste dai numerosi partecipanti all’evento di presentazione sulla diagnosi energetica, circa 100 aziende.
Diagnosi energetica: per chi è obbligatoria?
L’Enea ha messo a disposizione sul sito una serie di documenti per l’adempimento della diagnosi energetica e di quanto si dice all’articolo 8 del decreto che stabilisce l’obbligo di eseguire una diagnosi energetica relativamente allo schema volontario Emas per le grandi imprese (con più di 250 persone e un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro o con un totale di bilancio supera i 43 milioni di euro) e le aziende a forte consumo di energia.
Sul sito dell’Enea, più informazioni sulla diagnosi energetica.
C’è la possibilità di effettuare anche un diagnosi energetica light.
Diagnosi energetica: per chi non è un obbligo?
L’obbligo di diagnosi energetica non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi Emas e alle norme Iso 50001 o En Iso 14001 se il sistema di gestione in questione include un audit energetico in conformità al decreto.
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