Detrazione fiscale e ampliamenti, cosa prevede la normativa

Con queste normative non è facile capire quando può esser applicata la detrazione fiscale 50% per il recupero del patrimonio edilizio esistente

Davide Galfrè 11/10/18
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Alcune particolari opere edilizie relative agli ampliamenti dei fabbricati residenziali esistenti non fanno pieno riferimento al Testo Unico dell’Edilizia 380/2001, bensì si configurano in un organigramma di altre normative, quali ad esempio il recupero dei sottotetti ai fini abitativi tramite le apposite Leggi Regionali o degli ampliamenti consentiti tramite il cosiddetto Piano Casa o tramite quanto eventualmente consentito dal Piano Regolatore Comunale. In questa particolare “marmellata” di normativa, non è sempre facile ed intuitivo capire quando possa esser applicata la detrazione fiscale del 50% per il recupero del patrimonio edilizio esistente proprio perché la disciplina di tale agevolazione fa riferimento pressoché al solo T.U. 380/2001.

A ciò si sommi inoltre il fatto che il legislatore in materia fiscale/tributaria non utilizzi (per sua differente formazione) un linguaggio strettamente collegato con l’ambito normativo urbanistico/edilizio che, invece, rappresenta il primo ambito normativo cui fare riferimento per capire se si possa o meno realizzare l’intervento di ampliamento che il committente ha in mente.

In tale contesto ci viene incontro la Circolare Ministeriale n. 121 del 11/05/1998, consultabile tramite il sito internet del DEF – Documentazione Economica e Finanziaria a cura del Dipartimento delle Finanze. Tale Circolare, al punto 4, inquadra meglio gli interventi che danno diritto ad accedere alla detrazione fiscale.

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Dal testo emerge come gli ampliamenti di edifici esistenti che non diano luogo a unità immobiliari con propria autonomia funzionale possano godere della detrazione fiscale, purché ciò avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita.

Il primo esempio lampante è quello del recupero dei sottotetti ai fini abitativi; un sottotetto che esiste fin da quando fu costruito l’edificio, con le adeguate altezze, ma mai dotato delle finiture e della dotazione impiantistica necessario per utilizzarlo ai fini abitativi. I lavori per rendere abitabile il sottotetto (posa di erogatori del riscaldamento, installazione dell’impianto elettrico, posa di sanitari, pavimentazioni, installazione/sostituzione di serramenti etc.) sono tutti detraibili al 50% poiché questo tipo di lavorazione non provoca un aumento del volume occupato dall’edificio (nonostante aumenti il volume utilizzato ai fini abitativi).

Di differente interpretazione è il caso dell’ampliamento del sottotetto o di una porzione di edificio tramite opere di sopraelevazione del tetto o di nuova costruzione di una porzione adiacente al fabbricato preesistente: in questa situazione viene aumento il volume d’ingombro dell’edificio e pertanto non si potrà accedere alla detrazione fiscale del 50%.

Basandosi sui principi sopra enunciati sulla linea degli stessi principi richiamati ad esempio dalla sentenza 2799/5/16 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna o dall’Ordinanza n. 20718/18 della Corte di Cassazione, si potrebbe interpretare che laddove l’ampliamento abitativo vada a riutilizzare spazi già edificati si possa godere della detrazione del 50% tramite il “Bonus Ristrutturazioni”; il caso più dubbioso, ma che interpretando le pronunce sembra comunque rientrare nella detrazione, è quello ad esempio dell’ampliamento tramite la chiusura di un balcone o comunque di uno spazio già edificato, ma non completamente chiuso: probabilmente in questi casi si dovrà analizzare di caso in caso, distinguendo tra il balcone “chiuso” tra altri muri e solette dello stabile, dal balcone sporgente dal fabbricato o dal vero e proprio lastrico solare, anche giocando con la destinazione d’uso veranda, spesso non consentita dai Piani Regolatori, ma accettata in detrazione come recita l’elenco delle opere presente al fondo della guida al Bonus pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.

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