Detrazione 50% per acquisto immobile ristrutturato, cosa c’è da sapere

La detrazione 50% per le ristrutturazioni è valida anche per l’acquisto di immobili ristrutturati? Ecco un’altra domanda che capita spesso si leggere tra i commenti agli articoli pubblicati sul web o nei forum di edilizia specializzata. Noi abbiamo cercato di rispondere alla domanda sfogliando l’ottimo libro Appartamenti divisibili, delle arch. Barbara Del Corno e Giovanna Mottura, pubblicato per i tipi della Maggioli Editore.

Ebbene, la risposta è positiva. È infatti prevista la detrazione 50% anche per gli acquisti di fabbricati ristrutturati (attenzione: a uso abitativo), soprattutto in caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

In altri termini, l’agevolazione fiscale trova applicazione a condizione che gli interventi edilizi riguardino l’intero fabbricato e non solo una parte di esso, anche se rilevante.

Ma quale valore si può detrarre dall’IRPEF in caso di acquisto di un immobile ristrutturato? La detrazione 50% viene calcolata indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, bensì su un importo a forfait, pari al 25% del prezzo di vendita dell’abitazione, che risulta dall’atto di acquisto?

Quindi, in questo caso, si può detrarre anche un valore superiore al limite di spesa previsto dalla normativa?

No, la spesa su cui calcolare la detrazione 50% non può comunque eccedere l’importo massimo di 96.000 euro e deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Attenzione! Il limite di spesa di 96.000 euro si riferisce alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa, fra le quali tale limite va ripartito.

I termini
Nei casi di acquisto o assegnazione di un immobile ristrutturato, si può accedere alla detrazione 50% solo se sono rispettati i seguenti termini temporali:
– la compravendita o l’assegnazione dell’immobile ristrutturato è avvenuto entro il 30 giugno 2012, se i lavori sono stati eseguiti tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011;
– la compravendita o l’assegnazione dell’immobile ristrutturato è avvenuto entro 6 mesi dalla data di fine lavori e se questi sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 2011.

Ricapitolando, la detrazione 50% per l’acquisto di immobili ristrutturati si applica quando:
1. l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa è avvenuto entro i termini sopra ricordati;

2. l’immobile acquistato o assegnato è parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero edificio;

3. il termine immobile deve essere inteso come singola unità immobiliare e la detrazione 50% non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l’intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione.

Attenzione, in questi casi, si legge nel testo di Mottura e Del Corno, per fruire dello sconto IRPEF del 50% sulle ristrutturazioni non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico (sul tema rimandiamo al post Detrazione 50% ristrutturazioni, cosa scrivere sul bonifico bancario?).

Redazione Tecnica

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