Detrazione 36% strutturale dal 2012: rimangono alcune perplessità

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Le detrazioni fiscali del 36% per le ristrutturazioni edilizie diventeranno, come già anticipato da Ediltecnico.it, strutturali e permanenti, andando a incidere sulle spese sostenute per lavori di manutenzione, realizzazione delle autorimesse, eliminazione delle barriere architettoniche, opere per incentivare il risparmio energetico, ecc. (leggi Manovra Monti: la detrazione del 36% per le ristrutturazioni sarà permanente dal 2012).

 

La nuova norma avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2012, così come indicato dall’art. 4 della Manovra Monti, che inserisce nel d.P.R. 917/1986 (il c.d. TUIR, Testo Unico sulle Imposte dei Redditi) il nuovo articolo 16-bis, Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

 

Permangono, però, alcuni dubbi di natura interpretativa che dovranno essere chiariti, presumibilmente, tramite apposite circolari dell’Agenzia delle entrate o del Ministero dell’economia.

 

Tra i primi quesiti c’è senz’altro quello relativo all’ammontare dei 48.000 euro, indicato nel Decreto Salva Italia come il tetto massimo di spesa detraibileper unità immobiliare’. Secondo la corrente formulazione, ribadita peraltro anche dalla stessa Agenzia delle entrate, il plafond varrebbe per l’abitazione principale e per le pertinenze, in modo cumulato, anche se registrate a catasto in maniera autonoma. Tuttavia, quando il legislatore ha inteso limitare l’estensione dell’importo massimo lo ha fatto in maniera esplicita, come ad esempio all’art. 35, comma 35-quater del d.l. 203/2006).

 

Altro elemento che potrebbe generare dubbi interpretativi tra gli operatori è quello relativo agli interventi su edifici a uso non residenziale. In effetti, così come è ora formulato, il nuovo art. 16-bis del TUIR sembrerebbe confermare che gli sgravi fiscali del 36% si possano applicare a tutti gli immobili (residenziali e non), così come indicato espressamente nel comma 1 dell’articolo in questione, dove si fa riferimento genericamente a “l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi”.

Tuttavia, al comma 5 del medesimo articolo si legge che: “Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento”.

Ciò sembrerebbe dunque escludere il pieno godimento della detrazione Irpef del 36% per gli immobili a uso non esclusivamente residenziale, ma un chiarimento pare necessario per fugare qualsiasi dubbio in proposito.

 

Terzo motivo di possibile confusione è la necessità o meno di conservare le ricevute relativi ai pagamenti dell’Ici dell’immobile per il quale si richiede la detrazione fiscale del 36%. Recentemente, infatti, un provvedimento dell’Agenzia delle entrate (provvedimento n. 2011/149646 del 2 novembre 2011) aveva specificato, tra i documenti da conservare ai fini della richiesta della detrazione, proprio le ricevute Ici (al proposito si rimanda all’articolo Detrazione 36%, l’Agenzia delle entrate specifica i Documenti da Conservare, pubblicato sul sito Geometri.cc). Il nuovo articolo 16-bis del TUIR sembrerebbe superare la disposizione di novembre emanata dalle Entrate, ma, anche in questo caso, un chiarimento fugherebbe ogni dubbio.

Redazione Tecnica

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