Il Decreto-Legge 69/2024, convertito con modifiche dalla Legge 105/2024, ormai noto come “Salva-Casa”, ha introdotto modifiche significative all’art. 24 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia). Queste modifiche includono deroghe ai requisiti igienico-sanitari, previste dai nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater.
Tuttavia, è lecito chiedersi se tali deroghe, siano finalizzate esclusivamente all’agibilità di unità immobiliari residenziali derivanti da condoni edilizi o fiscalizzazioni di abusi (che non rispettano i requisiti del D.M. ’75), o se possano essere applicate più ampiamente per il recupero del patrimonio esistente, ad esempio nei casi di cambio di destinazione d’uso da superfici accessorie a superfici utili o da altri usi a residenza, favorendo così il non consumo di suolo.
Analizziamo di seguito nel dettaglio quando sono applicabili tali deroghe.
Il contenuto di questo articolo è stato analizzato durante il corso di formazione “Le nuove sanatorie edilizie 2024: aggiornamenti, interpretazioni e applicazioni operative”, organizzato da Maggioli Editore e tenuto dalla docente Valeria Tarroni.
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Indice
Condizioni di applicazione delle deroghe
Le deroghe introdotte nell’art. 24 rubricato “Agibilità” ai nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, consentono di asseverare, a condizione che sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità di cui al D.M. 236/1989:
- le condizioni di igiene e salubrità ai fini dell’agibilità degli edifici a lavori ultimati (di recupero o ristrutturazione) sul patrimonio edilizio esistente;
- la conformità di progetti ai requisiti igienico-sanitari, relativamente ad una delle seguenti ipotesi, a scelta dell’interessato:
a) recupero edilizio di edifici per migliorare le caratteristiche igienico-sanitarie;
b) ristrutturazione edilizia per individuare soluzioni tecniche alternative idonee atte a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, in relazione al numero degli occupanti, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei dei vani abitabili, ovvero la possibilità di un’adeguata ventilazione naturale favorita dalle dimensioni e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturali e ausiliari.
Il comma 5-bis introduce deroghe implicite ai seguenti requisiti per le abitazioni di cui al l D.M. 5 luglio 1975 (implicite in quanto il D.M. non è mai citato): altezze possono essere ridotte fino a 2,40 m (partendo da 2,70 m); dimensioni dei monolocali possono essere ridotte fino a 20 mq e 28 mq rispettivamente per una o due persone (partendo rispettivamente da 28 mq e 38 mq).
Il comma 5-ter (con approssimazione) nella fattispecie di cui alla lett. a) cita genericamente gli edifici; nella fattispecie di cui alla lett. b) si riferisce agli alloggi.
Applicazione temporale e limiti
La deroghe ai requisiti igienico-sanitari è una disciplina transitoria, essendo emanata nelle more della definizione con Decreto del Ministero della Salute, dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici prevista dall’art. 20 co. 1-bis del dpr 380/2001 (in ritardo ormai di otto anni).
Le nuove deroghe non sono qualificate a sanatoria e non hanno effetto retroattivo. Si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge L. 105/2024 di conversione del D.L. 69/2024, ossia dal 28 luglio 2024. In particolare, le deroghe possono essere utilizzate per i seguenti casi.
Segnalazioni Certificate per l’Agibilità di:
- locali costruiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 5 luglio 1975 che possiedono già requisiti ora derogati;
- locali che abbiano ottenuto i requisiti tramite specifiche deroghe di legge o che siano edifici di interesse storico-culturale.
Titoli edilizi rilasciati dopo il 28 luglio 2024 per interventi di:
- recupero e di ristrutturazione;
- titoli in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del Testo Unico dell’Edilizia per interventi abusivi realizzati dopo il 28 luglio 2024.
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Recupero degli immobili condonati
Gli immobili condonati che in passato non hanno potuto ottenere l’agibilità a causa del mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari possono ora regolarizzare la propria posizione.
Questo è possibile se:
- il titolo in sanatoria riguarda un progetto di recupero edilizio;
- viene presentato un progetto di recupero.
Deroghe e ambienti di lavoro
Le deroghe introdotte si applicano esclusivamente alle unità immobiliari destinate a residenza.
Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro, restano in vigore le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ogni intervento su edifici destinati ad attività lavorative deve quindi rispettare queste normative specifiche per garantire ambienti salubri e sicuri.
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