A proposito di deducibilità Imu, l’articolo 14, comma 1, Dlgs 23/2011, stabilisce che l’imposta municipale propria inerente agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni e del reddito di impresa. Sono strumentali, secondo l’articolo 43 del Tuir, gli immobili usati solo per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore.
Perciò gli immobili ad uso promiscuo vengono esclusi dalla categoria degli immobili strumentali.
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Deducibilità Imu, cosa dice la circolare n.10/E del 2014
Secondo la circolare n.10/E del 14 maggio 2014, paragrafo 8.1, la deducibilità Imu relativa agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione o all’impresa commerciale e all’uso familiare o personale del contribuente, non è ammessa.
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