Decreto Crescita: i difetti di una visione non territoriale e non sociale

Natura e limiti di un impianto normativo basato su un approccio squisitamente economico

Il Decreto Crescita, insieme al Decreto Sblocca Cantieri, intende introdurre un sistema di incentivi, agevolazioni e semplificazioni, finalizzate a favorire la ripresa economica e la riattivazione degli investimenti e superare l’attuale fase di stagnazione del mercato.

Nella fase della conversione si è provveduto ad allargare ulteriormente la maglia delle agevolazioni, estendendole a interventi di efficienza energetica, alla rottamazione di motorini, moto, tricicli e microcar elettrici e ibridi per la rottamazione ecc. Molte agevolazioni sono state introdotte in fase di conversione, quali, per esempio:

  • esclusione dell’obbligo di comunicare la proroga del regime della cedolare secca;
  • imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche;
  • emissione della fattura elettronica entro 12 giorni a partire dal 1° luglio 2019;
  • estensione alle tasse dei pagamenti mediante modello F24;
  • scadenza della dichiarazione dei redditi dal 30 settembre al 30 novembre;
  • possibilità di ravvedimento operoso parziale;
  • obbligo di invito al contraddittorio già prima dell’avvio di procedimenti di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • proroga dei versamenti al 30 settembre per i soggetti che esercitano attività per le quali sono state approvate gli ISA.

Eccetera. Mi soffermerei, in particolare, sull’art. 28 (Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area) e sull’art. 48 (Disposizioni in materia di energia).

Decreto crescita: patti territoriali e contratti d’area

Limiti amministrativi e procedurali

L’art. 28 del Decreto Crescita (Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area) prevede, per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell’ambito dei patti territoriali e dei contratti d’area della legge 662/1996, che le imprese beneficiarie presentino dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, attestanti l’ultimazione dell’intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso, fatti salvi controlli e ispezioni, anche a campione, da parte del nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza.

Le risorse residue, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese.

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La finalità della norma, come appare evidente, è squisitamente economico-retributiva – come la totalità delle disposizioni che compongono il Decreto – e unicamente finalizzata a garantire il beneficio del compenso spettante alle imprese.

Tuttavia i contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle predette dichiarazioni sono individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto crescita.

Come si vede la procedura, fondata su un modello di schema di presentazione che, allo stato, non risulta disponibile, incontra limiti di ordine amministrativo e procedurale non trascurabili. Avviene, inoltre, al di fuori di un reale controllo di merito sugli interventi effettuati, senza alcun riferimento alla conformità allo strumento del patto territoriale o del contratto d’area o alla sua capacità di raggiungere lo scopo socio-economico previsto. Appare, pertanto, una misura senz’altro finalizzata a garantire il riscontro del beneficio economico ma al di fuori di una cornice sociale e territoriale e di un controllo, anche indiretto, da parte degli stakeholder.

Decreto crescita: cosa dice in materia di energia?

Disposizioni scollate dal territorio di riferimento

L’art. 48 (Disposizioni in materia di energia) prevede, per gli interventi connessi a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché degli impegni assunti nell’ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni di euro per l’anno 2021.

Il Decreto fissa inoltre direttamente i parametri per determinare l’energia addizionale:

a) in base all’energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le fonti solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da biomasse;
b) in base all’incremento dell’efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi.

Anche in questo caso si rinvia all’aggiornamento di un decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017.

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A fronte di un così consistente stanziamento, l’indicazione diretta di alcuni principi tecnici, in assenza di una reale cornice amministrativa e di management di gestione dei progetti, rischia di introdurre valutazioni astratte scollate dal territorio di riferimento e dalla cornice dei soggetti interessati a garantire una effettiva partecipazione.

Sembra che territorio, partecipazione, progettualità siano solo alcuni dei grandi esclusi, almeno in linea di principio, sia pur nella congerie di riferimenti e rinvii ai temi suddetti, contenuti non tanto nel Decreto crescita (che sembra attento ad evitare ogni riscontro in proposito) quanto certamente nei documenti di rinvio o nelle fonti originarie, la cui natura e rilevanza non riescono tuttavia a emergere, neppure come rinvio, nella griglia strutturale del sistema economico di cui si invoca la ripresa.

Decreto Crescita, per maggiori informazioni:

Sul supplemento ordinario alla GU n. 151 del 29/6/2019 n. 151 è stata pubblicata la legge 28 giugno 2019 n. 58, cioè la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 (cd. “Decreto crescita”). Leggi l’articolo con tutte le novità in edilizia

Paolo Francalacci

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