Nuove prescrizioni per i Criteri Ambientali Minimi ora in vigore: novità principali

Il d.M. 24 novembre 2025 ora in vigore ridefinisce l’assetto dei CAM: ambiti di applicazione, prescrizioni obbligatorie e confronti operativi tra vecchie e nuove regole, con tabelle di sintesi per progettisti e stazioni appaltanti.

Marco Agliata 03/02/26
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I Criteri Ambientali Minimi sono regolati dall’articolo 57, comma 2 del d.lgs. 36/2023, che prescrive alle stazioni appaltanti un’attività progettuale specifica finalizzata a valorizzare economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni in coerenza con tali criteri. Sono previsti degli adeguamenti di quanto previsto nei casi di restauri e ristrutturazioni in ragione delle opere da realizzare ma ferme restando delle condizioni non più disapplicabili.

Il recente d.M. 24/11/2025 entrato in vigore il 1° febbraio 2026, “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”, nell’Allegato 1, raccoglie l’elenco delle degli strumenti e delle procedure che devono essere osservate nelle attività di progettazione ed esecuzione delle opere.

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I Criteri Ambientali Minimi

Le nuove prescrizioni del D.M. 24 novembre 2025 entrato in vigore il 1° febbraio 2026. L’affidamento di servizi di progettazione e di lavori per interventi edilizi sostenibili

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Applicazione delle disposizioni del d.M. 24/11/2025

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore, le prescrizioni del decreto saranno applicate nei modi riportati nella tabella seguente:

AmbitoProcedureRif. Normativo
Affidamento di servizi di progettazione e direzione lavori di interventi ediliziBandi o avvisi pubblicati o inviati (nei casi di procedure senza pubblicazione) a partire dall’1/2/2026art. 1, comma 2, lettera a) del d.M. 24/11/2025
Manutenzione e lavori o progettazione esecutiva congiunta ai lavori con progetto validato dopo il 1/2/2026Applicazione delle prescrizioni del d.M. 24/11/2025 a tutte le procedure e contratti dal 1/2/2026art. 1, comma 2, lettera b) del d.M. 24/11/2025
Progettazione svolta internamente alla stazione appaltante non ancora validataApplicazione delle prescrizioni del d.M. 24/11/2025 anche se affidata con lettera di incarico precedente al 1/2/2026art. 1, comma 2, lettera c) del d.M. 24/11/2025

Disposizioni transitorie

ProcedureRif. Normativo
Procedure e contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara un PFTE validato in vigenza del d.M. n. 256 del 23 giugno 2022 come modificato dal d.M. 5 agosto 2024  i cui bandi o avvisi sono pubblicati entro tre mesi dalla data di validazione del PFTE posto a base di gara    art. 2, comma 1, lettera a) del d.M. 24/11/2025
Procedure e ai contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori aventi a base di gara un progetto esecutivo validato in vigenza del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23 giugno 2022 come modificato dal decreto 5 agosto 2024 i cui bandi o avvisi sono pubblicati entro tre mesi dalla data di validazione del progetto esecutivo posto a base di gara.    art. 2, comma 1, lettera b) del d.M. 24/11/2025

Dal 1° febbraio 2026 il d.M. n. 256 del 23/6/2022 e il d.M. 5/8/2024 sono abrogati.

Le novità di maggior rilievo nel d.M. 24/11/2025

Le finalità del decreto interessano una serie di elementi che trovano nella sostenibilità ambientale il principio ispiratore delle prescrizioni quali:

  1. le specifiche progettuali e i criteri di verifica;
  2. la riduzione delle criticità relative a materiali, lavorazioni, impatti;
  3. la riduzione dei consumi energetici;
  4. la prevenzione dell’inquinamento;
  5. la valutazione del ciclo di vita delle opere in relazione al ciclo dei costi;
  6. la promozione degli appalti pubblici verdi;
  7. il recepimento e la promozione dei modelli di sviluppo sostenibile riferiti al Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
  8. promozione dei principi dell’economia circolare.

I criteri, i principi e le specifiche prescrizioni del decreto sono strutturati sulla base di un sistema parallelo di verifica per consentire, attraverso le relative procedure, di effettuare i necessari controlli di conformità. Questa condizione ha inizio con la progettazione degli interventi e si articola nelle varie fasi del percorso attuativo di un’opera passando per i criteri di scelta degli operatori, le specifiche dei materiali, i documenti di orientamento delle attività che confluiscono verso un unico risultato costituito dal raggiungimento del miglior livello possibile di sostenibilità ambientale negli interventi edilizi che vengono realizzati.

Nell’ambito del decreto sono sviluppati una serie di elementi relativi alle attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione lavori, ristrutturazione e manutenzione (dettagliatamente descritte nell’Allegato n. 1 al decreto stesso) che interessano:

  1. resta l’ambito di applicazione dei CAM ai servizi di progettazione, direzione dei lavori e affidamento dell’esecuzione delle opere;
  2. norme transitorie e abrogazioni per l’inquadramento dell’applicabilità del decreto ai procedimenti in itinere;
  3. indicazioni per la stazione appaltante relative ad analisi, studi e documentazione di verifica dei CAM;
  4. relazione CAM di progetto;
  5. contenuti specifici per i capitolati speciali d’appalto;
  6. indicazioni per la progettazione BIM;
  7. specifiche tecniche di livello territoriale e urbanistico;
  8. specifiche tecniche per gli edifici e manufatti;
  9. specifiche tecniche per le opere e gli impianti – caratteristiche dei prodotti, materiali e parti tecnologiche;
  10. specifiche tecniche relative al cantiere;
  11. criteri premianti per l’affidamento del servizio di progettazione;
  12. criteri per l’affidamento ed esecuzione dei lavori per interventi edilizi;
  13. clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi;
  14. criteri premianti per l’affidamento dei lavori di interventi edilizi;
  15. criteri per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
  16. clausole contrattuali;
  17. criteri premianti per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

L’applicazione della norma

Come è possibile rilevare il nuovo decreto inquadra, nella loro ampiezza, tutti gli ambiti che devono essere considerati quali fattori di valutazione e mitigazione degli impatti, arrivando anche ad indicare le misure da adottare che saranno, oltretutto, oggetto di successive integrazioni, considerando come questa materia della sostenibilità resti soggetta al continuo aggiornamento tecnologico sia delle macchine che dei programmi di gestione.

In un successivo contributo saranno esaminati, in dettaglio, tutti gli ambiti specifici del decreto che assumono, come già ricordato, un carattere prescrittivo e che dovranno essere rigorosamente osservati da parte dei progettisti, direttori dei lavori, appaltatore, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e, ovviamente, anche dal Rup nelle sue funzioni di coordinamento dell’appalto.

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Marco Agliata

Architetto, libero professionista, impegnato nel settore della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche ambientali, energetiche e della sicurezza. Svolge attività di consulenza per Enti pubblici e privati sulla programmazio…Continua a leggere

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