Il Correttivo Codice Appalti entra in vigore: ecco cosa cambia

Marco Agliata 19/04/17
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Ieri il Capo dello Stato ha firmato il testo finale del Correttivo del Codice Appalti che entrerà in vigore, come previsto dall’articolo 131 dello stesso Correttivo, 15 giorni dopo la data di pubblicazione in Gazzetta (che avrebbe dovuto avvenire il 19 aprile). Attraverso un confronto tra “vecchia” versione del Nuovo Codice e versione modificata dal Correttivo, di seguito gli elementi di maggior interesse introdotti dal Correttivo. (Per partire, se vuoi, Scarica qui il testo del Correttivo del Codice Appalti inviato in Gazzetta).

Appalto integrato

L’attuale articolo 59 del Nuovo Codice Appalti (dlgs 50/2016), al comma 1 già consentiva l’appalto integrato in alcune fattispecie (contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico-privato, contratto di disponibilità) il nuovo correttivo (all’articolo 38) aggiunge anche la locazione finanziaria e le opere di urbanizzazione a scomputo di cui all’articolo 187 del Codice.

Sempre il nuovo correttivo inserisce, all’articolo 195, il limite di 100 milioni di euro per affidamenti a contraente generale quindi solo oltre tale limite sarà possibile, per gli affidamenti a contraente generale, utilizzare l’appalto integrato (progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori).

Per il comma 1-bis introdotto dal nuovo Correttivo all’articolo 59, l’appalto integrato è possibile in presenza di elemento tecnologico prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori.

Il nuovo comma 1-ter specifica che il ricorso all’appalto integrato deve trovare puntuale motivazione riportata nelle determina a contrarre che deve chiarire la rilevanza dei presupposti tecnici e l’incidenza sui tempi di realizzazione rispetto all’affidamento separato di progettazione e lavori.

L’articolo 128 del nuovo Correttivo introduce il comma 4-bis dell’articolo 216 del Codice che stabilisce che il divieto all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall’organo competente alla data di entrata in vigore del Codice (e quindi al 19 aprile 2016) con la pubblicazione del bando entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo.

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Corrispettivi obbligatori per servizi di architettura e ingegneria

La modifica del comma 8 dell’articolo 24 del codice (all’articolo 14 del correttivo) rende obbligatoria l’applicazione del decreto sui corrispettivi (al momento quello in vigore è il d.M. 17 giugno 2016) per i servizi di architettura e ingegneria; viene aggiunto il comma 8-bis dello stesso articolo 24 che vieta alle stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione del corrispettivo per i servizi di architettura e ingegneria all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata – nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 143/1949.

Non possono essere previste dalle stazioni appaltanti, quale corrispettivo per i servizi di architettura e ingegneria, forme di sponsorizzazione o rimborso ad eccezione di quanto stabilito nel solo ambito dei beni culturali dall’articolo 151 del Codice. Sono previsti anche incentivi per i servizi e i pagamenti ai tecnici della PA: ci saranno norme più stringenti per i pagamenti alle imprese dalla PA.

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Gare con il progetto definitivo per interventi di manutenzione

Il nuovo comma 4 dell’articolo 216 prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto sui livelli della progettazione, i lavori di manutenzione ordinaria potranno andare in gara sulla base del progetto definitivo – in generale, fino alla data di entrata in vigore del decreto richiamato, l’esecuzione dei lavori di manutenzione può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

L’articolo 13 del correttivo introduce il comma 3-bis all’articolo 23 del Codice che prevede una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino ad un importo di 2.500.000 euro.

Il subappalto

Il subappalto viene ridefinito (articolo 69 del correttivo) al comma 2 dell’articolo 105 del Codice con il seguente periodo: “Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare”.

Il nuovo comma 6 dell’articolo 105 del Codice rende obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta – per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiori alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice – o, indipendentemente dalla soglia, risultino esposti a rischio di infiltrazione mafiosa.

Dopo queste modifiche resta, pertanto, in vigore il limite del 30 per cento stabilito dal terzo periodo del comma 2 dell’articolo 105 del Codice che risulta essere difforme a quanto stabilito dal diritto europeo e ribadito anche con sentenza della Corte di Giustizia  (C-298/15) in materia di illegittimità dei limiti preventivi del subappalto.

Certificato di regolare esecuzione

L’articolo 66 del correttivo introduce le modifiche per il collaudo che prevedono una nuova stesura del comma 2 dell’articolo 102 del Codice con la quale viene stabilito che: “Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente indicati dal decreto di cui al comma 8 (decreto Mit sul collaudo ancora da emanare), può essere sostituito da certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Pei i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto”.

Criterio del minor prezzo

Il nuovo articolo 60 del correttivo introduce una modifica del comma 4 dell’articolo 95 del Codice che prevede l’utilizzo del criterio del minor prezzo: “ a) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo e con applicazione obbligatoria dell’esclusione automatica, ai sensi dell’articolo 97, comma 8 (offerta anormalmente bassa)”;

la lettera c) dello stesso comma 4 dell’articolo 95 del Codice è sostituita dalla nuova previsione che risulta essere: “ per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”. Quindi per servizi e forniture sotto i 40.000 euro può essere utilizzato il criterio del minor prezzo in tutti i casi; per quelli compresi tra 40.000 euro e la soglia comunitaria solo nei casi di elevata ripetitività con esclusione di quelli con elevato contenuto tecnologico.

Appalti a corpo e a misura

L’articolo 38 del correttivo introduce il nuovo comma 5-bis all’articolo 59 del Codice che prevede: “5-bis. In relazione alla natura dell’opera, i contratti per l’esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura , o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura”. Si tratta di una specificazione resa necessaria dal fatto che al momento la natura della tipologia di contratti indicati non era stata specificata nell’ambito del Codice.

Offerta economicamente più vantaggiosa

L’articolo 60 del correttivo introduce il nuovo comma 10-bis dell’articolo 95 del Codice che prevede: “10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento”. Tale norma introduce una necessaria individuazione della corretta “pesatura” dell’offerta economica che, oltre quelle percentuali, avrebbe alterato la giusta valorizzazione della parte qualitativa dell’offerta.

Offerte anomale con utilizzo del criterio del prezzo più basso

L’articolo 62 del correttivo introduce una nuova prescrizione del comma 8 dell’articolo 97 del Codice che prevede: “Per i lavori  di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, l’esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 2 e sempre utilizzata dalla stazione appaltante se l’appalto non presenta carattere trasfrontaliero. Comunque l’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci”. Questo comporta che nel caso di offerte anomale con un numero di concorrenti inferiori a 10, la stazione appaltante dovrà procedere alla verifica in contraddittorio con i soggetti offerenti.

Varianti

Nel caso di varianti rese necessarie da errori progettuali l’articolo 70 del correttivo inserisce, fermi restando i valori di riferimento già definiti dal comma 2 dell’articolo 106 del Codice, una ulteriore specificazione alla lettera b) del comma 2 richiamata che specifica: “Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni del progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni”. In questo caso viene solo ulteriormente chiarito quanto già prescritto al comma 2 dell’articolo 106 del Codice.

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Marco Agliata

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