Bonifico parlante, quindi, sempre obbligatorio, e in questo caso bisogna prestare particolare attenzione a riportare con esattezza i riferimenti di legge, se non si vuol rischiare di perdere la detrazione con aliquota più elevata e doversi accontentare di quella del solo 50%.
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Il bonifico parlante
Da quando è stata introdotta la detrazione per ristrutturazione, e poi per tutte le agevolazioni sulla casa che hanno visto la luce successivamente, ai fini delle agevolazioni fiscali è obbligatorio effettuare i pagamenti con il bonifico bancario o postale da cui risultino:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Si tratta in sostanza del cosiddetto bonifico parlante, al quale si è aggiunto l’obbligo di riportare anche i riferimenti di legge che danno diritto alla detrazione.
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Esempio
Un esempio di corretta compilazione del bonifico per il Bonus Barriere è dunque il seguente:
Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione del 75% – Art. 119-ter decreto-legge 34/2020 – Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di Barriere Architettoniche.
Pagamento fattura n. ___ del ______
a favore di _______________ partita Iva/CF _________________
Beneficiario della detrazione _________ C/F______________
Da tempo peraltro banche e Poste spa hanno predisposto i bonifici dedicati. Non è detto però, che siano già disponibili quelli sul Bonus Barriere, dato che a conti fatti questa detrazione è diventata d’attualità solo da pochissimo tempo in seguito ai chiarimenti dell’Agenzia.
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Riferimenti di legge sempre obbligatori
Il riferimento di legge è indispensabile per consentire a banche o Poste spa di applicare la ritenuta dell’8% sulla somma spettante al fornitore, ritenuta obbligatoria a partire dal 2010 per evitare fenomeni di evasione fiscale. Proprio per questo motivo la mancata indicazione della legge che ha introdotto l’agevolazione rende inefficace il bonifico ai fini della detrazione, mentre l’eventuale errata indicazione dei riferimenti, invece, non fa perdere il diritto all’agevolazione.
Ma, per quel che riguarda espressamente il Bonus Barriere questa seconda indicazione non è da prendere a cuor leggero.
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Se si sbaglia a riportare il riferimento alla legge
Come previsto da tempo, dunque, solo la non completa compilazione del bonifico per quel che riguarda i riferimenti di legge non permette l’applicazione della ritenuta, per cui si perde il diritto alla detrazione.
Tuttavia le Entrate hanno chiarito che si può comunque salvare l’agevolazione:
- ripetendo il bonifico in maniera corretta;
- oppure, laddove non è possibile ripetere il bonifico, facendosi rilasciare dall’impresa/fornitore una dichiarazione sostitutiva in cui si attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
Quest’ultima dichiarazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria. Resta fermo che, in sede di controllo, l’Amministrazione verificherà se il comportamento risulta posto in essere al fine di eludere il rispetto della normativa relativa all’applicazione della ritenuta (Circolare n. 28/2022).
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Occhio alla “confusione” sui Bonus
Diverso invece il caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio. In questa situazione da tempo è stato chiarito che l’agevolazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti. Un’indicazione evidentemente applicabile anche ai bonifici per il Bonus Barriere dato che non sono stati dati altri specifici chiarimenti per questa specifica agevolazione.
Nel caso della detrazione del 75%, però, è bene prestare un’attenzione in più dato che altrimenti si potrebbe aprire un contenzioso con le Entrate proprio in riferimento al diritto all’aliquota più elevata per questo bonus. Come detto all’inizio, infatti, nella circolare 17 l’Agenzia ricorda che il Bonus Barriere “si aggiunge” alla detrazione già prevista per le stesse spese dall’art.16-bis del TUIR. L’art. 119-ter cambia l’aliquota e il tetto massimo di spesa, ma le regole per usufruire della detrazione sono le stesse. Di conseguenza se per errore si dovessero riportare sul bonifico i riferimenti all’art. 16-bis del TUIR e non quelli all’art. 119-ter del decreto Rilancio, il stesso CAF potrebbe non accettare di applicare il Bonus Barriere per evitare controlli delle Entrate. E anche nel caso di dichiarazione fai da te ci si potrebbe esporre al rischio di dover dimostrare il diritto all’applicazione dell’aliquota più conveniente.
È vero che ultimamente l’Agenzia è stata di manica larga ed è sempre venuta incontro al contribuente, ma non si può mai sapere. Meglio, quindi, prestare la massima attenzione a compilare con esattezza il bonifico.
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