In termini normativi, tutti i contratti pubblici (articolo 102, comma 2, del d.lgs. 50/2016) sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
Alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’eventuale applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione delle opere previste. Qualora sia indicato nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redigere un nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
In sede di collaudo il direttore dei lavori:
- fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;
- assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
- esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull’analisi del ciclo di vita del prodotto relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
La nomina del collaudatore
Per le attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o presenti negli organici di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti richiesti per tale mansione anche in relazione alla specificità delle opere da collaudare. Nel caso di accertata carenza all’interno dell’amministrazione di figure tecniche con le necessarie competenze, il collaudatore verrà individuato mediante le procedure di evidenza pubblica previste dal codice dei contratti per la selezione di operatori esterni.
Anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico viene individuato tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni pubbliche oppure con procedure di affidamento a tecnici esterni.
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Il compenso spettante per l’attività di collaudo è compreso, per i dipendenti della stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche il compenso è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; per quanto riguarda, inoltre, il compenso dei tecnici esterni che operano in qualità di liberi professionisti il riferimento normativo per la quantificazione del compenso è il d.M. 17 giustizia 17 giugno 2016.
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La procedura di collaudo
Per quanto riguarda l’esecuzione del collaudo l’attuale condizione normativa, come sintetizzato nel diagramma successivo, prevede che:
- per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento;
- per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies del codice[1], può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.
Lo schema seguente riporta, in sintesi, il rapporto tra l’entità dei contratti e i certificati di collaudo richiesti con la necessaria precisazione che per i lavori con importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia comunitaria l’esercizio della facoltà di scelta della stazione appaltante sarà regolato dal nuovo regolamento previsto dall’articolo 216, comma 27-octies non ancora emanato.
Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni (termine che, in casi di particolare complessità può essere esteso fino ad massimo di 12 mesi) mentre il certificato di regolare esecuzione (per lavori o servizi) deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità hanno carattere provvisorio e assumono carattere definitivo dopo due anni dalla loro emissione. Decorso questo termine il collaudo si intende tacitamente approvato anche qualora l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
In ogni caso e salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile (responsabilità decennale per crollo o rovina), l’esecutore di contratti di lavori risponde per le difformità e i vizi dell’opera purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Il collaudo in corso d’opera
Nella condizione normativa attuale, il collaudo in corso d’opera è reso obbligatorio, dall’articolo 150, comma 1 del d.lgs. 50/2016, soltanto per i beni culturali (tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004).
Il collaudo di servizi e forniture
Nel caso di servizi e forniture la certificazione che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, avviene con il certificato di verifica di conformità.
Anche nello schema seguente, come per quello dei lavori, è riportato, in sintesi, la corrispondenza tra l’entità dei contratti e i certificati di verifica di conformità richiesti con la necessaria precisazione che per i servizi e forniture con importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia comunitaria l’esercizio della facoltà di scelta della stazione appaltante sarà regolato dal nuovo regolamento previsto dall’articolo 216, comma 27-octies non ancora emanato e che dovrà disciplinare i casi in cui il certificato di verifica di conformità potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.
Incompatibilità dell’incarico di collaudo
Sono fissate dall’articolo 102, comma 7 del d.lgs. 50/2016 le incompatibilità dell’incarico di collaudo che non può essere affidato ai seguenti soggetti:
- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l’attività di servizio;
- b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l’attività di servizio;
- c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto;
- d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
[1] Il regolamento previsto dall’articolo 216, comma 27-octies del d.lgs. 50/2016 non è stato ancora emanato
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