Superbonus villette: non è troppo tardi per la CILAS, ma…

Formalmente le norme che hanno modificato le scadenze per il Superbonus per gli edifici unifamiliari non intervengono relativamente alle date di presentazione della CILAS, ma attenzione allo studio di fattibilità

Lisa De Simone 12/07/22
Scarica PDF Stampa

Aggiornamento del 12 luglio 2022: ANCE ha pubblicato una nuova circolare che contiene i principali chiarimenti in tema di Superbonus, anche alla luce della recente pubblicazione della Circolare n. 23/E dell’Agenzia delle Entrate.

Sul tema della presentazione CILAS e sulla data “spartiacque” del 30 giugno 2022, ANCE rimane in attesa di chiarimenti da parte di Entrate, ma per ora si allinea all’interpretazione che la nostra Lisa De Simone presenta in questo articolo. Si legge infatti:

“(…) in attesa di nuovi pronunciamenti in materia, si ritiene che, nell’ipotesi in cui i lavori siano avviati (es. presentazione CILAS) entro il 30 giugno 2022, si rende in ogni caso applicabile la proroga al 31 dicembre 2022, se al 30 settembre 2022, è stato realizzato il 30% dei lavori. Viceversa, il rilascio del provvedimento urbanistico successivamente al 30 giugno 2022, potrebbe mettere in discussione l’applicabilità del beneficio. Come ANCE, siamo in attesa di chiarimenti su tale fattispecie per evitare rischi di decadenza dai benefici, pur ritenendo che ci sia spazio per sostenere l’applicabilità del 110% anche per lavori abilitati da CILAS depositata dopo il 30 giugno 2022.”

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

* 6 luglio 2022: Villetta da riqualificare. Chi non ha ancora presentato la CILAS per il Superbonus, può farlo adesso, ossia anche dopo il 30 giugno 2022, oppure siamo ormai fuori tempo massimo? La domanda è lecita dato che sul Superbonus è accaduto in questi mesi di tutto e di più.

Qual è allora la risposta? Vediamo cosa dicono i testi e la Circolare n. 23/E di Entrate del 23 maggio scorso.

Leggi anche: Riaperta cessione crediti ai correntisti con partita iva con un emendamento al DL Aiuti

Le scadenze nell’art. 119

Il testo del comma 1 dell’art. 119, stabilisce attualmente che l’aliquota maggiorata al 110 per cento in caso di interventi di ecobonus e di sismabonus è riconosciuta “per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022”, scadenza prorogata al 31 dicembre 2023 per i condomini e le unità plurifamiliari di uno stesso soggetto con fino a quattro appartamenti.

Il comma 8-bis, come modificato dal decreto Aiuti in corso di conversione stabilisce poi che per gli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari, “la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati”.

>> Cessioni crediti e antifrodi: chi non ha controllato dovrà restituire i soldi allo Stato

Quindi formalmente le norme che hanno modificato le scadenze per il Superbonus per gli edifici unifamiliari non intervengono relativamente alle date di presentazione della CILAS, ma solo in riferimento alla possibilità di ottenere il Superbonus per le spese sostenute dopo il 30 giugno, a patto di raggiungere un primo SAL del 30% al 30 settembre.

La parola chiave è dunque spese non lavori.

>> Condominio vincolato? No alla detrazione per i pannelli fotovoltaici

E proprio facendo riferimento al SAL la circolare 23 ribadisce innanzitutto che la scadenza per le unità unifamiliari è al 30 giugno, e poi pubblica questa tabella riassuntiva. Tra l’altro inizialmente la circolare, pubblicata il 23 giugno, riportava la scadenza del 30 settembre, ma il 24 è stata messa on line una nuova versione con la scadenza confermata, appunto al 30 giugno.

Potrebbe interessarti: Superbonus immobili vincolati: c’è tempo fino al 31 dicembre 2023

Tabella e SAL

La circolare è poi corredata della seguente tabella che, come si vede, indica le scadenze in riferimento ai SAL.

Beneficiario Aliquota SAL 30% SAL 60% Scadenza finale
Condomini e immobili di un unico proprietario con fino a 4 unità residenziali Onlus, ApS, AdV

 

 

110%

 

 

31/12/2023

 

 

70%

 

31/12/2024

 

65%

 

31/12/2025

 

Villette

 

110%

 

30/09/2022

 

31/12/2022

 

IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa 30/06/2023

 

31/12/2023

 

Associazioni e società sportive dilettantistiche per lavori immobili adibiti a spogliatoi 30/06/2022

 

 

Leggi anche: Divisione spese Superbonus: non conta chi paga cosa, ma il rispetto dei tempi di esecuzione

Servono le spese per la detrazione

Come risulta dalla tabelle, dunque:

  • chi ha presentato la CILAS entro il 30 giugno e entro il 30 settembre completa il 30 per cento di tutti i lavori a progetto ha la possibilità di portare in detrazione con il 110 per cento tutte le spese effettuate anche dopo il 30 giugno e fino al 31 dicembre 2022;
  • chi ha presentato la CILAS entro il 30 giugno ma a settembre non raggiunge il SAL può detrarre al 110% solo le spese pagate fino al 30 giugno mentre per le altre la detrazione sarà con le aliquote ordinarie;
  • chi presenta la CILAS dopo il 30 giugno senza aver sostenuto alcuna spesa entro il 30 giugno non ha diritto all’applicazione dell’aliquota maggiorata al 110 per cento ma solo all’applicazione delle aliquote ordinarie in relazione alla tipologia di lavori da effettuare.

Non perderti: Fondi Superbonus terminati? Le banche intanto fermano l’acquisto crediti

CILAS sì, CILAS no

Quindi formalmente nulla vieta di presentare comunque la CILAS, ma se prima di questa data non è stato pagato almeno uno studio di fattibilità, dall’interpretazione dei testi la detrazione non spetta, in quanto questa, come visto, fa riferimento alle spese sostenute alla data indicata.

C’è però da dire che sul Superbonus ci state modifiche fin dal giorno successivo all’entrata in vigore delle norme. Quindi mai dire mai…

Consigliamo

Foto:iStock.com/PixelsEffect

Lisa De Simone

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento