Le norme per il rilancio del settore edilizio non si limitano alla detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie (leggi il dossier Detrazione 50%). Un’ulteriore agevolazione è rappresentata dal regime di IVA agevolata sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché realizzati su immobili a destinazione residenziale. Per questa tipologia di lavori, infatti, l’applicazione dell’IVA è ridotta al 10%.
Anche l’acquisto di beni può godere dell’IVA agevolata al 10%, ma per ottenere questo regime privilegiato la fornitura di beni deve essere nell’ambito del contratto d’appalto. Infine, se l’acquisto dei beni comporta un esborso di denaro significativo, il regime di IVA agevolata al 10% si applica solo fino “alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi”.
Ad esempio, supponiamo che si effettuino dei lavori per la manutenzione straordinaria di un bagno, il cui costo complessivo è di 8.000 euro. La prestazione lavorativa viene quantificata in 2.000 euro, mentre per la fornitura dei beni (rubinetteria, sanitari, ecc.) la spesa ammonta a 6.000 euro.
Il regime di IVA agevolata al 10% si applica solamente a 4.000 euro del costo della fornitura (6.000 – 2.000 euro = 4.000 euro). Sul valore residuo della fornitura di beni (2.000 euro) si applica l’IVA ordinaria al 21%.
Quali sono i beni significativi soggetti a IVA agevolata
Non tutti i beni possono godere del regime agevolato dell’IVA. Quelli espressamente individuati dalla legge (decreto 29 dicembre 1999) sono gli ascensori e montacarichi, gli infissi esterni e interni, le caldaie, i videocitofoni, le apparecchiature per il condizionamento e il riciclo dell’aria, i sanitari e rubinetterie per il bagno e gli impianti di sicurezza (allarmi, inferriate, ecc.).
Quando non si applica l’IVA agevolata al 10%
La forma agevolata dell’IVA si applica, come già accennato, al caso di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria effettuati su immobili residenziali destinati ad abitazione privata.
I materiali e i beni per il cui acquisto si può godere dell’agevolazione IVA non possono essere acquistati dal committente dei lavori o da persona diversa da quella che esegue i lavori.
L’IVA al 10% non può inoltre essere applicata alle prestazioni professionali, pure se effettuate nell’ambito degli interventi di manutenzione. Nell’esempio fatto in precedenza, per esempio, la prestazione lavorativa pari a 2.000 euro non può usufruire dell’IVA al 10%.
Anche in caso di prestazione di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori non si applica l’agevolazione IVA. In questi casi, la ditta subappaltatrice deve fatturare con IVA al 21% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’IVA al 10%, sempre se ricorrono i presupposti per farlo.
IVA agevolata per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
Qualsiasi intervento di recupero edilizio (compresa la ristrutturazione), il regime di IVA agevolata al 10% è sempre prevista. Il regime agevolato comprende sia la prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi agli interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione sia l’acquisto di beni (escluse materie prime e semilavorati).
L’IVA al 10% si applica anche a tutti i beni che, incorporati nella costruzione conservano la loro individualità. Sono detti beni finiti e comprendono, per esempio, i serramenti, le caldaie, i sanitari, ecc.
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è il prestatore d’opera che esegue l’intervento.
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