L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che per l’istallazione di un sistema di accumulo di energia collegato ad un impianto fotovoltaico, si può usufruire della detrazione del 50% prevista dal bonus ristrutturazione, in quanto questo intervento fa parte delle opere finalizzate al risparmio energetico. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che pure gli interventi inerenti alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmio energetico (come l’installazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di energia) prevedono il diritto alla detrazione Irpef del 50%.
Quindi l’installazione di un impianto fotovoltaico risulta agevolabile come opera finalizzata al risparmio energetico, se l’impianto è stato installato in funzione ai bisogni energetici dell’abitazione.
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Il sistema di accumulo immagazzina l’energia prodotta in sovrabbondanza dall’impianto fotovoltaico e la rilascia di notte, quando l’impianto non è più in grado di far fronte alle esigenze energetiche dell’abitazione. In questa maniera, la capacità di autoconsumo dell’impianto incrementa e determina benefici energetici ed economici.
L’Agenzia ha puntualizzato che l’installazione di un sistema di accumulo non fa parte degli interventi in grado di conseguire un risparmio energetico, ma fornisce comunque il diritto alla detrazione quando è contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico. In questa circostanza il sistema di accumulo rappresenta un elemento connesso all’impianto e capace di incrementare le sue capacità. L’Agenzia ha stabilito che il limite di spesa massimo ammesso dalla detrazione ammonta a 96mila euro.
Bonus ristrutturazione, installazione impianto fotovoltaico
Nella fattispecie dell’installazione di un impianto fotovoltaico, l’agevolazione per il conseguimento del risparmio energetico viene prevista anche quando non sono stati realizzati lavori edili. In tal caso diventa indispensabile acquisire la scheda tecnica del produttore per dimostrare il conseguimento del risparmio energetico.
Grazie al meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato, a patto che l’impianto installato sia al servizio dell’abitazione, la detrazione è cumulabile. Mentre non è cumulabile con la tariffa incentivante.
Quando la cessione dell’energia prodotta in sovrabbondanza, prospetta esercizio di attività commerciale, l’agevolazione non viene prevista.
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Massimo Pipino | 2018 Maggioli Editore
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