Bonus casa, ristrutturazioni edilizie: guida aggiornata delle Entrate

La Guida aggiornata delle Entrate con le regole per la cessione del credito per il condominio: come fare, chi deve farlo, con quali scadenze

La guida delle Entrate sul Bonus Casa Ristrutturazioni è aggiornata al 14 giugno 2017 e tiene conto anche del provvedimento del direttore dell’Agenzia dell’8 giugno 2017 che descrive le modalità di cessione del credito relativo alla detrazione per interventi condominiali antisismici. Scarica la Guida aggiornata sul Bonus Casa per le ristrutturazioni.

Cessione del credito: come funziona?

Dal primo gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75% o dell’85%, tutti i beneficiari (soggetti Irpef e Ires) possono scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti). Non è possibile cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche. Solo gli incapienti infatti possono cedere il credito a questi indirizzi, come stabilito dalla Manovrina.

Cessione del credito: chi può usufruirne?

La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne perchè non sono tenuti al versamento dell’imposta, e i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni.

I condomini minimi non hanno l’obbligo di nominare l’amministratore e possono cedere il credito incaricando un condòmino di effettuare gli adempimenti con le stesse modalità previste per gli amministratori di condominio.

Cessione del credito: come fare?

Le modalità di cessione dei crediti sono state definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 giugno 2017. Per effettuare la cessione del credito, i condòmini, se i dati della cessione non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche denominazione e codice fiscale del cessionario che ha accettato.

I compiti dell’amministratore

comunicare ogni anno all’Agenzia delle Entrate i dati del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto e l’importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Se non c’è questa comunicazione, la cessione del credito è inefficace.
consegnare al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia.

Leggi anche: cessione del credito, come fare

Quale credito è cedibile?

Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Chi riceve il credito può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che il credito stesso è divenuto disponibile. E il credito diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa, nei limiti in cui il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile sempre dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

L’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito che gli è stato attribuito, che può essere usato solo dopo la relativa accettazione. Le informazioni sull’accettazione del credito da parte del cessionario saranno visibili anche nel “Cassetto fiscale” di chi cede il credito.

La quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Come si utilizza il credito ricevuto?

Il credito d’imposta attribuito al cessionario (= chi riceve il credito), che non sia oggetto di successiva cessione, va ripartito in cinque quote annuali uguali utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Se il cessionario cede, a sua volta, il credito ricevuto, deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate che attribuirà il credito al nuovo cessionario con la stessa procedura. Il cessionario successivo, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue. Con una risoluzione, l’Agenzia delle Entrate istituirà il codice tributo da indicare nel modello F24 per usufruire del credito. Fornirà anche le istruzioni per la compilazione del modello.

Leggi anche Ecobonus: via libera alla cessione del credito per gli incapienti. Ma…

Bonus ristrutturazioni, altri aggiornamenti della Guida

Gli altri aggiornamenti più recenti della Guida delle Entrate per le detrazioni per lavori di ristrutturazioni:

  • proroga della maggiore detrazione (Irpef) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
  • le nuove regole per la detrazione (Irpef e Ires) delle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche e per la cessione del credito
  • beneficiari del diritto alle detrazioni
  • agevolazioni sull’acquisto del box auto
  • pagamenti con bonifici
  • proroga della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

Le detrazioni fiscali sulla casa 2017

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Redazione Tecnica

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