Bonus casa, nuove “armi” del Fisco per controllare la maxi agevolazione

Come monetizzare detrazioni e crediti fiscali senza incorrere in problemi con Entrate? Un utile quadro sui nuovi meccanismi di trasferimento crediti

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Tutte le detrazioni fiscali messe (o rimesse) in gioco dal Decreto rilancio rischiano di rimanere bloccate. Il motivo è che la loro unica via è quella dell’utilizzo in sede di liquidazione delle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le stesse si sono generate. In parole povere, le detrazioni nate nel 2020 sono fruibili nella dichiarazione che si presenta nel 2021.

Il contesto di particolare novità del DL riguarda la possibilità di cessione del credito, (che varrà anche per il bonus facciate al 90% e per tutti gli altri interventi edilizi per i quali è prevista la detrazione del 50% oltre che per l’Ecobonus 65%, comprese le vecchie rate non ancora utilizzate, e per gli interventi agevolabili al 110% con il Superbonus).

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Questi innovativi meccanismi di trasferimento dei crediti, saranno sempre più soggetti a possibili controlli da parte del Fisco. Analizziamo quindi in dettaglio alcune particolari disposizioni contenute negli articoli 121 e 122 del DL rilancio. (Fonte: Il Sole 24 Ore)

Bonus casa, nuove “armi” del Fisco per controllare la maxi agevolazione

Prendiamo le p.iva. Molte tra le misure agevolative che le riguardano, nel DL rilancio sono state strutturate per attribuire ai beneficiari la fruibilità di un bonus fiscale o sotto forma di credito d’imposta o come detrazioni d’imposta.

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Bisogna anche aggiungere che le principali detrazioni d’imposta derivanti dalla realizzazione degli interventi agevolati previsti dal decreto, possono, in virtù di una disposizione specifica, essere convertiti in “crediti d’imposta”. Ciò al fine di agevolarne la monetizzazione.

L’incasso di un credito d’imposta presuppone ordinariamente che lo stesso credito sia “liquidabile” nel modello F24, e quindi che incroci un debito almeno di pari importo. Diversamente il credito resta fermo, come si diceva a inizio articolo, in attesa di essere speso.

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Come trasformare le detrazioni fiscali

I soggetti che sostengono le spese per gli interventi specificatamente individuate dal legislatore (li trovi qui:Decreto Rilancio: Superbonus 110% per pochi lavori, cessione del credito per tutti) hanno due strade, scegliendo l’utilizzo diretto della detrazione:

  1. contributo di pari ammontare, come sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di cessione del credito ricevuto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  2. trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà diretta di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

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È una possibilità che vale per le detrazioni generate dalle spese sostenute nel corso del 2020 e del 2021. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione con il limite, però, che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, né non può essere richiesta a rimborso.

>> ELENCO DETRAZIONI CONVERTIBILI

Cedere il credito

I soggetti beneficiari dei crediti d’imposta indicati nell’articolo 122 del Dl rilancio, possono, in luogo dell’utilizzo in compensazione diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti. La norma precisa che tra i soggetti cessionari si comprendono anche gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione sarà possibile fino al 31 dicembre 2021.

>> ELENCO CREDITI D’IMPOSTA CEDIBILI

Entrate, nuovi controlli?

Nel caso di violazioni in relazione all’utilizzo di crediti ceduti, il decreto Rilancio prevede che il cessionario risponde personalmente solo nel caso di eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il che presuppone che tutte le azioni delle Entrate, negli altri casi, saranno rivolte al beneficiario cedente.

Il quadro normativo è più complicato. Viene infatti previsto che qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione maggiorato di interessi e sanzioni nei confronti del cedente beneficiario precisando ulteriormente anche che, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si può configurare anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo delle sanzioni e dei relativi interessi.

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Redazione Tecnica

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