Aggiornamento del 28 maggio 2024: Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio la Legge n. 67/2024 di conversione del DL n 39/2024, che entra quindi in vigore dal 29 maggio 2024.
Aggiornamento del 23 maggio 2024: Il decreto Superbonus è legge. Il provvedimento ha appena ottenuto anche il via libera dell’Aula della Camera, con 150 sì e 109 no. Con quest’ultima approvazione, i contenuti del provvedimento, di cui parliamo in questo articolo, diventano definitivi.
Aggiornamento del 16 maggio 2024: Il decreto Superbonus è stato appena approvato nell’Aula del Senato con 101 si, 64 no, nessun astenuto. Il provvedimento – presentato senza modifiche e votato questa mattina – passa ora alla Camera e dovrà essere convertito in legge entro il 28 maggio prossimo.
Il discusso emendamento del governo che prevedeva l’allungamento a 10 anni per le detrazioni da Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere – senza intaccare però i diritti dei fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura e dei cessionari si utilizzare la compensazione in quattro o cinque anni – è stato accolto senza modifiche.
Nel testo anche il divieto a cedere le rate residue e l’allungamento a sei anni della compensazione per banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari che hanno acquistato i crediti al di sotto del 75% del valore. Confermato infine il coinvolgimento dei Comuni nelle verifiche sugli immobili riqualificati. Ecco le novità in dettaglio.
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Indice
- Detrazioni in dieci anni e stop alla cessione delle rate residue
- Bonus casa ridotto al 30% dal 2028 al 2033
- Nessuna conseguenza per le compensazioni di fornitori e cessionari
- Spalmarate a sei anni per i crediti acquistati con sconto eccessivo
- Dal 2025 per banche e finanziarie niente più compensazioni con i contributi
- Incentivi ai Comuni per i controlli sugli immobili riqualificati con le agevolazioni
Detrazioni in dieci anni e stop alla cessione delle rate residue
Per tutte le spese del 2024 la detrazione per Superbonus, Sismabonus (compreso il Sismabonus acquisti) e Bonus Barriere Architettoniche, passa a dieci anni. L’allungamento dei termini vale solo per chi usufruisce della detrazione in dichiarazione.
Accanto a questo arriva anche lo stop alla possibilità di cedere le rate residue delle detrazioni. In pratica non è più possibile detrarre la prima rata e poi cedere le altre come è stato previsto finora per cui una volta avviata la detrazione questa si potrà utilizzare solo in dieci rate senza la possibilità di recuperare in anticipo quelle successive alla prima. Questa misura si applica a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quindi vale anche per le spese degli anni passati.
Bonus casa ridotto al 30% dal 2028 al 2033
Per coprire i costi dell’allungamento dei termini per le detrazioni l’emendamento prevede poi la riduzione temporanea della detrazione per le ristrutturazioni edilizie. Il Bonus Casa, attualmente al 50%, tornerà all’aliquota ordinaria del 36% dal 1° gennaio 2025 su un massimo di spesa di 48.000 euro, aliquota che sarà poi temporaneamente ridotta al 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033.
Non sarà invece ritoccata la detrazione per l’acquisto di abitazioni poste all’interno di edifici interamente ristrutturati dalle imprese per le quali l’aliquota resterà dunque al 36% anche nei cinque anni indicati, sempre su un massimo di spesa di 48.000 euro.
Nessuna conseguenza per le compensazioni di fornitori e cessionari
Le novità in materia di allungamento dei termini per la detrazione non avranno comunque alcun riflesso sui fornitori che hanno applicato sconto in fattura e gli altri soggetti che hanno accattato la cessione del credito.
Tutti gli interessati, infatti, potranno continuare a compensare anche le spese del 2024 in quattro o cinque anni a seconda della durata del Bonus, come espressamente indicato dall’emendamento, che prevede per questo una deroga specifica rispetto al regime ordinario in base al quale la compensazione deve avvenire negli stessi termini di durata della detrazione previsti per il contribuente.
Spalmarate a sei anni per i crediti acquistati con sconto eccessivo
L’emendamento contiene poi una stretta su banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione che hanno acquistato i crediti d’imposta ad un prezzo eccessivamente basso, ossia a meno dei due terzi del valore della detrazione.
Se il corrispettivo pagato è stato infatti inferiore al 75% viene previsto l’obbligo di ripartizione in sei anni delle quote utilizzabili dal 2025 relative ai crediti d’imposta le cui comunicazioni sono state trasmesse all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. Inoltre l’emendamento precisa che le rate dei crediti d’imposta derivanti dal nuovo frazionamento non possono essere cedute o ulteriormente ripartite.
L’allungamento dei termini non si applica in caso di acquisto ad un prezzo pari o superiore al 75% dell’importo delle detrazioni, attestato con autocertificazione o specifica comunicazione. Le false dichiarazioni sono punibili penalmente e comportano il recupero dei crediti d’imposta con applicazione di interessi e sanzioni.
Dal 2025 per banche e finanziarie niente più compensazioni con i contributi
Sempre per banche, intermediari finanziari e imprese assicurative arriva poi il divieto di compensare i crediti d’imposta da bonus fiscali con i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative, i contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il divieto è in vigore a partire dal 2025. Non cambia nulla, invece, per le altre imprese e i professionisti che potranno continuare a compensare con i crediti da bonus edilizia anche i versamenti contributivi.
Incentivi ai Comuni per i controlli sugli immobili riqualificati con le agevolazioni
L’emendamento infine conferma il maggior coinvolgimento dei Comuni in materia di controlli sugli edifici riqualificati.
I Comuni che segnaleranno alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle entrate la totale o parziale inesistenza di interventi di riqualificazione energetica ed antisismica rientranti nel Superbonus o negli altri Bonus ordinari (bonus casa, ed ecobonus) avranno infatti un riconoscimento economico pari al 50% delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali ed alle connesse sanzioni.
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