Il fatto è emerso dalla sentenza n. 355/2020 del Consiglio di Stato, Sezione II, con cui l’Amministrazione ha negato l’autorizzazione alla realizzazione di interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche su edifici privati vincolati.
Un Condominio infatti aveva inoltrato domanda per il rilascio del titolo necessario alla realizzazione di opere edilizie indispensabili per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (come ai sensi della legge n. 13 del 1989), ovvero la realizzazione di un impianto di ascensore e un ballatoio in corrispondenza degli smonti dall’impianto.
L’istanza era stata presentata con tutta la documentazione completa, ma qualcosa è andato diversamente da quanto ci si aspettava.
Barriere architettoniche in edifici vincolati, si può non intervenire?
L’immobile era vincolato ai sensi dell’allora vigente legge n. 1497/1939 e la Commissione edilizia comunale integrata si era espressa favorevolmente all’installazione dell’ascensore ma contrariamente alla realizzazione del ballatoio.
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Il Condominio ha comunque ritenuto opportuno procedere alla realizzazione del manufatto e, successivamente, richiedeva il rilascio di autorizzazione edilizia in sanatoria per la realizzazione del ballatoio predetto.
L’iter è poi proseguito e la conclusione ha visto riconosciuta la fondatezza della pretesa del Condominio: l’appello del Comune è stato pertanto rigettato.
Come recita la sopra citata legge n. 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), all’articolo 1, vengono espressamente identificate le opere considerate necessarie per favorire il superamento o l’eliminazione di tali barriere (obbligatorie nella costruzione di nuovi edifici e nella ristrutturazione di interi edifici), tra cui «l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini».
Inoltre, negli articoli 4 e 5, è previsto che nel caso di immobili soggetti a vincolo, la realizzazione di tali interventi sia autorizzata dalla competente soprintendenza, la quale è tenuta a provvedere entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
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Quando è negata l’autorizzazione?
La giurisprudenza afferma che, anche nel caso di immobili vincolati, «l’interesse alla protezione della persona svantaggiata può soccombere di fronte alla tutela del patrimonio artistico solo in casi eccezionali», imponendo quindi all’Amministrazione un onere motivazionale circa il serio pregiudizio per il bene storico-artistico derivante dall’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche (Consiglio di Stato, Sezione VI, 18 ottobre 2017, n. 4824).
In conclusione, può essere anche ammesso un pregiudizio ad un bene tutelato per il suo particolare valore paesaggistico o storico-artistico, tenuto conto del rilievo sociale che assumono le opere necessarie ad eliminare le barriere architettoniche. Tale pregiudizio, però, non deve essere tale da compromettere in modo rilevante il bene tutelato, e la valutazione della rilevanza del pregiudizio spetta alle amministrazioni che esercitano le funzioni di tutela.
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