Attestato di prestazione energetica (APE): per quanto tempo vale?

Scadenze, durata, rinnovi, periodicità dei controlli e rapporto con nuovi interventi di ristrutturazione o riqualificazione che modificano la classe energetica dell’edificio.

L’Attestato di prestazione energetica (APE) è un documento rilasciato da un soggetto certificatore che fornisce indicazioni riguardanti il consumo annuale di energia di un edificio o unità immobiliare. Oltre al dato numerico relativo ai consumi energetici, attraverso l’APE viene definita anche la classe energetica dell’edificio, rappresentata attraverso un lettera, ovvero “A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G” dove “A4” indica un’efficienza energetica migliore, e “G” indica un edificio/immobile poco efficiente.

Attestato di prestazione energetica: e la durata?

Un dato molto importante all’interno dell’attestato di prestazione energetica è la sua durata, o meglio la sua scadenza. La scadenza del documento è inserita in tutte le pagine nella parte superiore. L’ape ha normalmente una durata di 10 anni. A normare questo aspetto è il D.Lgs. 192/2005 che all’art. 6 comma 5 afferma:

Attestato di prestazione energetica (APE): per quanto tempo vale? Senza titolo 1 1L’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75.

Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica”.

A precisare ulteriormente la validità dell’APE, vi è il DM 26/06/2015, che all’art. 4 comma 3 prevede:

L’APE, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo (D.Lgs. 192/2005), ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all’APE”.

Attestato di prestazione energetica (APE): per quanto tempo vale? Senza titolo 1

 

Scadenza Attestato di prestazione energetica: cosa importa sapere

Quindi in generale il certificatore deve indicare una validità temporale dell’APE pari a 10 anni, tranne nel caso in cui si vengano a verificare alcune condizioni. L’APE scade il 31 dicembre dell’anno successivo, se il proprietario non rispetta le prescrizioni di operazione e controllo degli impianti termici (dopo la redazione dell’APE). La periodicità dei controlli sono stabiliti dal d.P.R. 16 aprile 2013 n. 74, entrato in vigore il 12 luglio 2013. L’APE deve essere aggiornato e quindi non può essere utilizzato un APE precedente quando l’immobile/edificio è interessato da intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.

Si precisa che non è possibile redigere l’Attestato di prestazione energetica nel caso in cui, nonostante la presenza di impianto termico, non sia presente il libretto di impianto >>> LEGGI anche “Certificazione energetica: APE senza libretto di impianto”

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APE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Il presente  manuale  fornisce  tutte  le  informazioni  utili  al  certificatore  energetico al fine di redigere un completo e corretto Attestato di Prestazione Energetica (APE)   ed è aggiornato ai d.m. 26 giugno 2015  e alle norme UNI/TS 11300:2016  (parti 4-6)    e UNI 10349:2016. L’opera analizza in maniera dettagliata tutte le fasi della certificazione energetica, da quella di pre-sopralluogo all’invio del certificato agli uffici regionali/provinciali compe- tenti, passando per un’attenta disamina di tutte le informazioni necessarie da reperire per imputare correttamente i dati all’interno del software di certificazione. Il manuale, inoltre, offre un’analisi completa della normativa, con citazioni di norme tecniche, leggi e FAQ in vigore, al fine di facilitare eventuali approfondimenti del lettore. La spiegazione delle varie azioni, che il certificatore deve intraprendere per portare a termine l’incarico, permette quindi di acquisire un valido metodo per produrre un per- fetto Attestato di Prestazione Energetica. Vengono trattati anche gli obblighi in capo al professionista, le responsabilità e le relative sanzioni. L’opera si completa con una pratica check-list che il certificatore energetico può utiliz- zare per garantire uno svolgimento efficace della propria attività, evitando il rischio di non segnalare dati  importanti.   Sebastiano Ciciriello,Ingegnere laureato presso il Politecnico di Bari in Ingegneria Edile-Architettura. Cofondatore dello studio associato di ingegneria “Diagnostica Monitoraggio e Progettazione” (www.asso- ciatidmp.it).Si occupa di tutti i temi legati alla diagnostica e monitoraggio energetico-strutturale degli edifici, al fine di realizzare interventi edilizi basati su modelli matematici ad alta efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Consulente tecnico presso il tribunale di Trani, si occupa anche di prevenzione incendi ed è certificato ai sensi della ISO 9712  quale operatore termografico di 2°  Livello.

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Redazione Tecnica

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