Antincendio scuole e asili nido, tutte le novità per l’adeguamento

Entro quando si dovrà provvedere per gli edifici non ancora adeguati alla normativa? Facciamo il punto sulle tante novità di questi giorni sulla prevenzione al fuoco degli immobili, pubblici e non

Prorogate le scadenze per l’adeguamento antincendio di edifici scolastici e locali adibiti a asilo nido: a validare la modifica, l’articolo 4-bis, comma 2, inserito nel testo di conversione in legge del dl 28 giugno 2019, n. 59 (cosiddetto “decreto cultura”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12/08/2019.

Facciamo il punto sui nuovi termini entro i quali sarà obbligatorio l’adeguamento alla norma, e in generale sulla “rivoluzione” in atto nel Codice di prevenzioni incendi.

Antincendio scuole e asili nido, quanto tempo resta per l’adeguamento?

Citando dall’articolo 4-bis (che titola Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico) il comma 2 afferma che sono prorogati:
dal 31/12/2018 al 31/12/2021 il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali non si sia ancora provveduto;

Molti hanno scelto

dal 31/12/2018 al 31/12/2019 la scadenza per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali non si sia ancora provveduto.

Quali altre indicazioni sono contenute nell’articolo 4-bis?

Nel comma 1 dello stesso articolo, viene ricordata la definizione di un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico a opera del Ministero.

All’attuazione di tale piano straordinario, sarà possibile provvedere delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a un massimo di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno 2020 e di 48 milioni di euro per l’anno 2021.

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Scarica qui il testo del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59

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Redazione Tecnica

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