Per gli edifici di civile abitazione nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 17 luglio scorso è stata presentata la bozza di Regola Tecnica Verticale (RTV) del Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”).
La nuova RTV (per ora, appunto, solo una bozza) riguarda le abitazioni civili di altezza antincendio > 24 m, cioè per esempio degli edifici destinati prevalentemente ad abitazione ma che includono anche negozi, magazzini, autorimesse, attività professionali eccetera. Ma vediamo in dettaglio cosa contiene questa bozza.
Antincendio case, classificazioni degli edifici civili
Gli edifici di civile abitazione sono classificati in relazione alla massima quota dei piani h:
- HC: h ≤ 32m;
- HD: h ≤ 54m;
- HE: h ≤ 80m;
- HF: h > 80m;
Le aree dell’attività sono invece classificate così:
- TA: unità abitative o a uso esclusivo (per esempio, appartamenti);
- TB: unità non abitative, destinate a piccole attività di tipo civile (studi professionali e piccoli uffici);
- TC: spazi comuni, aree o parti dell’edificio che non si configurano quali unità abitative o a uso esclusivo (es. scale e corridoi condominiali, atri, androni, terrazzi condominiali, rampe e passaggi in genere);
- TM1: depositi o archivi di superficie lorda ≤25mq con carico di incendio specifico qf≤1200MJ/mq, oppure di superficie lorda ≤100mq con carico di incendio specifico qf≤600MJ/mq;
- TM2: depositi o archivi di superficie lorda ≤400mq con carico di incendio specifico qf≤1200MJ/mq, oppure di superficie lorda ≤1000mq con carico di incendio specifico qf≤600MJ/mq.
- TO: locali con affollamento >100 occupanti (locali a uso collettivo, sale conferenze, sale riunioni);
- TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- TZ: altre aree.
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Strategia antincendio
Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti.
Reazione al fuoco
Nelle aree TA e TB, non sono richiesti requisiti minimi di reazione al fuoco. Nelle vie d’esodo (vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es.corridoi, atri, filtri,…) e spazi calmi, degli edifici di tipo HF deve essere previsto livello di prestazione IV per la reazione al fuoco
A esclusione degli edifici di tipo HF, è ammesso l’impiego di materiali del gruppo GM3 di reazione al fuoco nei percorsi d’esodo degli edifici ove il livello di prestazione per la rivelazione e allarme sia incrementato di almeno un livello rispetto a quanto prescritto.
Resistenza al fuoco
La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non può essere comunque inferiore a quanto previsto nella tabella qui di seguito.
Antincendio per le case, la gestione della sicurezza
Compiti e funzioni
Devono essere adottate almeno le misure indicate sotto, in sostituzione delle soluzioni conformi previste al capitolo S.5 per tutti i livelli diprestazione.
Il responsabile dell’attività organizza la GSA tramite:
- adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;
- per le aree comuni, verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni edelle condizioni normali di esercizio;
- mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altremisure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo e interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;
- predisposizione, verifica e aggiornamento periodico della pianificazione d’emergenza;
- apposizione di segnaletica di sicurezza (divieti, avvertimenti, evacuazione);
- informazione agli occupanti sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare e sulle procedure di emergenza da adottare in caso d’incendio, anche tramite invio o pubblicazione in area comune dell’edificio di sintetiche schede informative, comprensibili a tutti gli occupanti, riportanti: divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, istruzioni per garantire l’allarme e l’esodo in caso d’incendio.
Negli edifici di tipo HE e HF, oltre a quanto previsto sopra, il responsabile dell’attività designa uno o più coordinatori dell’emergenza e comunica loro le necessarie informazioni e procedure contenute nella pianificazio-ne d’emergenza.
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I coordinatori dell’emergenza devono essere formati come addetti antincendio, secondo le norme vigenti e in relazione al livello di rischio dell’attività, e sovrintendono all’attuazione della pianificazione d’emergenza e delle misure di evacuazione previste, interfacciandosi con i responsabili delle squadre di soccorso.
Almeno uno dei coordinatori dell’emergenza deve essere continuamente presente presso l’attività, oppure deve essere garantito un servizio continuo dipronta disponibilità entro 30minuti dalla chiamata.
Il ruolo di coordinatore dell’emergenza può essere svolto da un servizio di vigilanza esterno oppure anche dagli stessi occupanti dell’attività, se opportunamente formati come addetti antincendio.
Negli edifici di tipo HF, oltre a quanto previsto nei precedenti commi, il responsabile dell’attività predispone e organizza apposito centro di gestione delle emergenze. In condizioni ordinarie, gli occupanti osservano le disposizioni della GSA, in particolare:
- osservano le misure antincendio, i divieti, le limitazioni e le condizioni diesercizio
preventive predisposte dal responsabile dell’attività; - non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di prote-zione attiva e passiva.
In condizioni d’emergenza, gli occupanti attuano quanto previsto nella pianificazione d’emergenza, in particolare le procedure di allarme e di evacuazione.
Misure preventive
Le misure preventive da attuare consistono almeno in:
- corretto deposito e impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose;
- mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e sicuramente fruibili;
- corretta manutenzione e esercizio delle chiusure tagliafuoco dei varchi tra compartimenti;
- riduzione delle sorgenti di innesco (limitazioni nell’uso di fiamme liberesenza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate);
- gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivie di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai finidell’incendio, temporanea disattivazione di impiantidi sicurezza, temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (solventi, colle…);
- valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche all’attività (allestrutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico eacustico e agli impianti…).
Riferimenti normativi
- BS 9991 “Fire safety in the design management and use of residential buil-dings – Code of practice”;
- NFPA 13R “Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Low-RiseResidential Occupancies”;
- UNIEN14604 “Rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico”;
- UNI EN 1869 “Coperte antincendio”.
La bozza della nuova norma tecnica verticale per la prevenzione incendi per edifici di civili abitazioni contiene anche ulteriori indicazioni, riguardanti valutazione del rischio, compartimentazione, esodo, pianificazione e gestione dell’emergenza, controllo dell’incendio, rivelazione e allarme, operatività, sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio. Per leggere il documento intero, scaricalo qui.
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