Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione: una recente sentenza sottolinea l’importanza del rispetto dei termini. Vediamo cosa prevede la norma ed esaminiamo il caso concreto.
L’art. 39 del Testo Unico Edilizia[1], rubricato “Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione”, stabilisce che: “1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione. 2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall’accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista, e al comune, con l’invito a presentare controdeduzioni entro un termine all’uopo prefissato”.
La norma, come facilmente evincibile, individua due diversi termini operativi, su cui si soffermeremo a breve.
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Annullamento permesso costruire, il termine decennale
Il primo termine rilevante è quello decennale, decorrente dall’adozione del permesso di costruire.
È stato evidenziato dalla giurisprudenza[2] che entro detto termine la Regione, ove ne ritenga sussistenti i presupposti, previo contraddittorio tra tutte le parti interessate (potere di natura discrezionale), deve emettere il provvedimento di annullamento del titolo medesimo e non già limitarsi ad avviare il relativo procedimento. Decorso il termine in parola, posto a tutela di evidenti esigenze di certezza del diritto e consolidamento delle posizioni giuridiche, il potere di annullamento in questione deve ritenersi estinto e ciò a prescindere dal momento in cui è stato avviato e, quindi, nonostante l’eventuale pendenza del termine di conclusione dell’iter procedimentale, fissato nel secondo comma dell’art. 39.
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Annullamento permesso costruire, il termine dei 18 mesi
In merito al secondo termine, necessario per garantire alle parti interessati di svolgere le proprie osservazioni all’interno del procedimento, la giurisprudenza[3] ha sostenuto che lo stesso decorre non dalla mera presa di cognizione da parte della Regione dei necessari elementi di fatto ma dalla conclusione dello svolgimento, sia pure sommario, dell’esame ragionato dei medesimi e delle pertinenti valutazioni tecnico-giuridiche: conseguentemente, tale termine iniziale coincide con quello di deposito della relazione del funzionario che ha svolto i necessari accertamenti tecnici, posto che è da tale momento che l’amministrazione è in grado di esercitare il potere conferitole dalla legge.
Annullamento permesso costruire, caso concreto
Nella recente sentenza 7 giugno 2022, n. 3843, il TAR Campania, Napoli, sez. VIII, ha affrontato un caso concreto, nel quale si era avuta la seguente scansione temporale:
- in data 15 marzo 2011 era stato rilasciato il permesso di costruire;
- in data 13 luglio 2018 la Regione aveva chiesto al Comune una “relazione dettagliata ed esplicativa dell’iter amministrativo finalizzato al rilascio del titolo abilitativo, nonché copia del permesso di costruire n. […] del 15 marzo 2011 completo di relazione tecnica e grafici di progetto, stralcio della normativa del PSDA relativo all’area oggetto di intervento e certificato di destinazione dell’area interessata dall’immobile”;
- in data 6 agosto 2018 il Comune riscontrava la richiesta della Regione;
- in data 2 marzo 2021, ossia circa 31 mesi dopo il ricevimento degli atti inviati dal Comune, la Regione contestava alcune violazioni edilizie al titolare del permesso di costruire;
- in data 15 marzo 2021 la Regione annullava il titolo edilizio;
- in data 2 agosto 2021, conseguentemente, l’ufficio tecnico comunale adottava l’ordinanza di demolizione.
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Secondo i giudici, il comportamento della Regione è stato illegittimo perché tardivo, in quanto non rispettoso del termine dei 18 mesi previsto dalla norma per l’adozione del provvedimento di annullamento. Come affermato nella sentenza, “La decorrenza di tale ultimo termine non può essere rimessa all’arbitrio dell’amministrazione ma deve essere ancorato a obiettive esigenze istruttorie. In altre parole, se è corretto ritenere che il momento dell’accertamento non va tout court identificato con l’acquisizione degli elementi di fatto da parte della Regione ma dal deposito della relazione del funzionario che ha curato l’istruttoria, è anche vero che questa istruttoria non può protrarsi come avvenuto nella fattispecie, senza alcuna ragione apparente, per 31 mesi”.
Per evidenti ragioni di esigenza di certezza del cittadino, quindi:
- l’istruttoria deve concludersi entro 18 mesi, sebbene dalle parole del TAR non sia da escludere un tempo maggiore laddove richiesto dalla complessità della fattispecie, da evidenziare opportunamente nel provvedimento;
- l’intero procedimento di annullamento deve comunque concludersi entro 10 anni: quindi, quest’ultimo termine deve ritenersi comprensivo del tempo necessario per l’istruttoria.
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[1] DPR n. 380/2001.
[2] TAR Lazio, Roma, sez. II quater, sent. 13 dicembre 2021, n. 12869.
[3] TAR Abruzzo, L’Aquila, sent. 2 maggio 2011, n. 237.
Immagine: iStock/kuppa_rock
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