Con il parere di precontenzioso n. 396 del 30 luglio 2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ribadito un principio di fondamentale importanza per le procedure di affidamento diretto, ovvero l’obbligatorietà di indicare i costi della manodopera anche in queste procedure, pena l’esclusione dalla gara.
Questo parere conferma che, anche per contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea, la mancata indicazione dei costi della manodopera non può essere ignorata.
Vediamo meglio di seguito i chiarimenti rilasciati da ANAC.
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Indice
Affidamenti diretti sottosoglia: l’operatore economico è tenuto a rispettare l’obbligo
La questione affrontata dall’ANAC riguarda l’applicabilità dell’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 agli affidamenti diretti di servizi, come nel caso specifico di un contratto del valore di circa 118 mila euro per la manutenzione delle lampade votive nei cimiteri del Comune di Verona.
Il Codice degli Appalti, all’art. 50, comma 1, lett. b), disciplina la possibilità di affidamenti diretti per contratti sottosoglia, mentre l’art. 108, comma 9, stabilisce che, nell’offerta economica, i concorrenti devono indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi alla sicurezza sul lavoro, a meno che non si tratti di forniture senza posa in opera o servizi di natura intellettuale.
L’ANAC ha sottolineato che l’attuale Codice non prevede deroghe generali all’obbligo di indicare tali costi negli affidamenti diretti, a differenza di quanto stabilito dal precedente Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016). L’unica eccezione ammessa è, appunto, quella relativa alle forniture senza posa in opera e ai servizi di natura intellettuale. Pertanto, anche negli affidamenti diretti sottosoglia, l’operatore economico è tenuto a rispettare questo obbligo.
Indicazione costi manodopera obbligatoria in tutte le procedure disciplinate dal Codice appalti
L’ANAC, nel suo parere, evidenzia che la disposizione contenuta nell’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 è imperativa, ciò significa che si applica automaticamente anche quando gli atti di gara non la prevedano espressamente. Questo principio, noto come eterointegrazione, è disciplinato dall’art. 1339 del Codice Civile e permette di colmare eventuali lacune negli atti di gara per garantire l’applicazione delle norme inderogabili.
Il parere cita anche recenti pronunce giurisprudenziali che hanno confermato questo orientamento. Ad esempio, il TAR Calabria, con la sentenza n. 958 del 17 giugno 2024, ha ribadito che l’indicazione dei costi della manodopera è obbligatoria in tutte le procedure disciplinate dal Codice degli Appalti, salvo espressa deroga. Inoltre, la giurisprudenza sottolinea l’importanza di questo obbligo per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e la trasparenza nelle procedure di gara.
Un altro aspetto rilevante emerso dal parere è il principio di tassatività delle cause di esclusione. La mancata indicazione dei costi della manodopera configura una causa di esclusione espressamente prevista dalla legge. Pertanto, la stazione appaltante è obbligata ad escludere dalla gara il concorrente che ometta tale indicazione, senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, come confermato anche dal TAR Calabria con la sentenza n. 665 del 22 aprile 2024.
Le implicazioni per gli operatori economici
Il parere dell’ANAC ha importanti ripercussioni pratiche per gli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento diretto. Nonostante l’affidamento diretto sia una procedura semplificata, non esonera gli operatori dall’obbligo di indicare i costi della manodopera. Questo rappresenta un vincolo stringente che, se non rispettato, può portare all’esclusione dall’appalto.
Pertanto, è fondamentale che gli operatori economici prestino massima attenzione nella predisposizione dell’offerta economica, includendo una corretta e dettagliata indicazione dei costi della manodopera, al fine di evitare sanzioni e l’esclusione dalla gara.
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