Agrivoltaico e tassazione: Entrate chiarisce le regole per gli imprenditori agricoli

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale degli impianti agrivoltaici avanzati, equiparandoli ai fotovoltaici. Definiti i criteri di connessione all’attività agricola e le condizioni per accedere alla tassazione agevolata sul reddito agrario

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 61/2025, ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile alla produzione e cessione di energia elettrica derivante da impianti agrivoltaici avanzati. La questione è stata sollevata da un imprenditore agricolo professionale (IAP) che intende realizzare un impianto agrivoltaico della potenza di 4/5 MW, chiedendo se i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia possano essere considerati reddito agrario.

L’Agenzia ha analizzato il quadro normativo e ha stabilito i criteri di connessione tra l’attività agricola e la produzione energetica, applicando gli stessi parametri previsti per il fotovoltaico.

Riportiamo di seguito i chiarimenti che hanno fornito le Entrate nell’interpello del 4 marzo 2025 (scaricabile a fine articolo).

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Indice

I quesiti presentati dall’istante alle Entrate

L’istante ha presentato tre quesiti all’Agenzia delle Entrate in merito al trattamento fiscale della produzione e cessione di energia da impianti agrivoltaici avanzati.

Riconoscimento automatico del reddito agrario – L’istante ha chiesto se i ricavi derivanti dalla cessione di energia prodotta da un impianto agrivoltaico (5 MW) possano essere considerati sempre connessi all’attività agricola e quindi rientrare nel reddito agrario, alla luce della normativa vigente e del rispetto del criterio dell’integrazione architettonica.

Possibilità di costruire un impianto agrivoltaico avanzato senza restrizioni – L’istante ha domandato se sia possibile realizzare un impianto agrivoltaico avanzato di 5 MW senza dover rispettare condizioni specifiche, come un’estensione minima di terreno coltivato, che invece si applicano agli impianti fotovoltaici tradizionali.

Prevalenza del volume d’affari agricolo e impatti fiscali in caso di eventi straordinari – L’istante ha chiesto se, nel caso in cui il volume d’affari derivante dall’attività agricola principale risultasse inferiore a quello della produzione di energia agrivoltaica per un solo anno a causa di eventi eccezionali (es. crisi climatiche o pandemie), fosse possibile considerare tale situazione come temporanea e non perdere il diritto alla tassazione agevolata.

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Criteri di connessione e reddito agrario

L’Agenzia ha richiamato l’art. 1, comma 423, della legge n. 266/2005, secondo cui la produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili può essere considerata attività connessa e produttiva di reddito agrario solo entro certi limiti quantitativi. Per gli impianti fotovoltaici, il limite è fissato a 260.000 kWh annui, mentre per la produzione eccedente tale soglia, saranno assoggettate alla tassazione forfetaria prevista dal comma 423 al ricorrere di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2 del paragrafo 4 della circolare n. 32/E del 2009.In assenza di tali requisiti, le attività di produzione e cessione di energia agrivoltaica prodotta oltre i 260.000 kwh annui saranno assoggettate al regime ordinario del reddito d’impresa.

Per qualificare l’attività come connessa a quella agricola, devono sussistere almeno uno dei seguenti requisiti:

  • integrazione architettonica dell’impianto su strutture aziendali esistenti;
  • prevalenza del volume d’affari derivante dall’attività agricola rispetto alla produzione energetica;
  • possesso di un ettaro di terreno per ogni 10 kW di potenza installata, fino a un massimo di 1 MW per azienda.

L’Agenzia ha chiarito che questi criteri si applicano integralmente anche agli impianti agrivoltaici, poiché, sebbene siano progettati per non sottrarre terreno all’agricoltura, rientrano comunque nella categoria degli impianti fotovoltaici.

Impianti agrivoltaici avanzati: quando è rispettato il requisito dell’integrazione architettonica

L’istante sosteneva che la produzione di energia da impianti agrivoltaici avanzati dovesse essere considerata sempre connessa all’attività agricola, poiché tali impianti permettono la coltivazione delle terre sottostanti.

Nel caso specifico, l’Agenzia ha evidenziato che l’impianto progettato non rientra nel requisito dell’integrazione architettonica, poiché i pannelli non sono installati su strutture aziendali esistenti, bensì su pali indipendenti.

Volume d’affari complessivo: come si calcola?

In merito al requisito della prevalenza del volume d’affari agricolo rispetto alla produzione energetica, l’Agenzia ha chiarito che il calcolo deve includere l’energia prodotta da tutti gli impianti fotovoltaici dell’azienda, compreso quello agrivoltaico.

Pertanto, per mantenere il regime forfettario, sarà necessario che il volume d’affari derivante dell’attività agricola principale sia superiore al volume d’affari dell’intera produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche (dunque, da impianti fotovoltaici e agrivoltaici) eccedente la soglia dei 260.000 kwh annui.

Inoltre, non è prevista alcuna deroga temporanea in caso di eventi eccezionali (es. crisi climatiche o pandemiche), quindi il superamento del limite comporta automaticamente la tassazione ordinaria.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che gli impianti agrivoltaici non godono di un trattamento fiscale più favorevole rispetto ai fotovoltaici tradizionali.

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