Durante queste sono giornate in cui molti di noi si trovano a lavorare da casa (>> leggi in merito: Bonus 600 euro p.iva e autonomi, come richiederlo a INPS dal 1° aprile), ci siamo resi conto che l’automobile richiede spazio, soprattutto quando poco utilizzata. E dato che in Italia è consuetudine averne più d’una in ogni famiglia, i box auto divengono sempre più importanti anche ai fini impositivi.
L’argomento è stato trattato nella risposta n. 66/2020 che l’Agenzia delle Entrate ha fornito al quesito circa la possibilità di sfruttare l’agevolazione prima casa in sede di acquisto di una seconda autorimessa da fondere successivamente a quella già in proprietà.
Agevolazioni prima casa, vale per il secondo box acquistato?
Nell’ambito dell’acquisto di due unità immobiliari da fondere costituendo un’unica abitazione l’indirizzo è quello permissivo e prevede cioè che si possa fruire dell’agevolazione prima casa in sede di acquisto di entrambe le unità purché le stesse vengano fuse (sia di fatto che catastalmente) nel più breve tempo possibile sempre a condizione che l’abitazione che si va generando non sia classificabile come “abitazione di lusso”.
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Quand’anche ci si trovi nel caso di acquisto di un’abitazione contigua alla prima casa già di proprietà, l’Agenzia delle Entrate consente di poter godere del regime agevolato prima casa qualunque sia stato il metodo di acquisto dell’abitazione già in proprietà a cui s’intende accorpare quella in corso d’acquisto.
In merito si possono citare molti riferimenti tra cui la sentenza della Corte di Cassazione n. 563 datata ormai 22/01/1998, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 142/E del 2009, la n. 154/E del 19/12/2017 o la circolare n. 31/E del 07/06/2010.
Trattandosi di un’agevolazione che prevede l’imposta di registro nella misura del 2% del valore e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di € 50 ciascuna, chiaramente rappresenta un notevole risparmio per l’acquirente rispetto alla normale percentuale del 9% che rappresenta l’aliquota dell’imposta di registro se l’atto per l’abitazione non è soggetto IVA.
Acquisto di un’autorimessa contigua, vale l’agevolazione?
Di tutt’altro tenore è invece l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate quando si parla di acquisto di un’autorimessa contigua a quella già di proprietà al fine della successiva fusione: in questo caso non è possibile fruire dell’agevolazione prima casa.
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Il motivo principale indicato nella risposta fornita dall’Agenzia è nella possibilità di acquistare col beneficio prima casa solo un C/2, un C/6 ed un C/7 senza ammettere eccezioni.
Inoltre una seconda spiegazione, ricavata per deduzioni e comunque più di natura interpretativa dello scrivente, sarebbe da ricercare nell’autonomia funzionale che ogni autorimessa avrebbe al momento della stipula notarile e che manterrebbe anche dopo la fusione, essendo le autorimesse facilmente separabili o comunque adoperabili separatamente.
Per le abitazioni questo discorso non sussiste in quanto l’utilizzo separato o la separabilità non potrebbe avvenire se non con un insieme sistematico di opere edilizie che portino ad delle unità immobiliari completamente differenti da quelle precedenti.
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