Accordo Stato Regioni formazione e sicurezza: la bozza del testo

Attesa da tempo, la bozza riporta novità che potrebbero diventare effettive solo con l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni

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La diffusione della bozza del testo dell’accordo stato-regioni sulla formazione, datato giugno 2024, rappresenta un passo in avanti nell’aggiornamento della regolamentazione e standardizzazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia.

Attesa da tempo, la bozza riporta novità che potrebbero diventare effettive solo con l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni. Un nuovo accordo si rende necessario per aggiornare e integrare le normative precedenti e per garantire una formazione più efficace e uniforme su tutto il territorio nazionale.

Vediamo di seguito quali sono le novità contenute nel testo della bozza (scaricabile a fine articolo).

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Da non perdere

FORMATO CARTACEO

Elaborazione e Gestione del DVR: carenze ed errori da evitare

Questo testo è un manuale al contrario in quanto non istruisce qualcuno a far qualcosa (nello specifico, un Documento di Valutazione del Rischio) ma, piuttosto, vuole costituire un’ampia “raccolta” di errori, omissioni, carenze e criticità, analizzate e commentate dall’Autore, che molto spesso si riscontrano all’interno di questo fondamentale documento prevenzionistico, così che possa costituire una traccia utile all’estensore del DVR, per non incorrere negli stessi sbagli. Elaborare e gestire nel tempo un DVR “perfetto” non è semplice in quanto la possibilità di commettere un errore di valutazione è molto elevata. L’opera quindi offre al lettore (datore di lavoro, consulenti, tecnici, specialisti, professionisti) uno strumento pratico, operativo e caratterizzato da una grande concretezza che consente la redazione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio in qualsiasi tipo di attività produttiva ed economica in modo completo, professionale, non burocratico, realmente utile per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e “a prova di errore”.Danilo G. M. De FilippoIngegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Danilo G. M. De Filippo | Maggioli Editore 2024

Finalità

Come si legge nella premessa, l’obiettivo è quello di accorpare, rivedere e modificare gli accordi attuativi del TUSL, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, modificato dalla legge n. 215 del 2021, per garantire:

  • durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria per i datori di lavoro;
  • modalità della verifica finale di apprendimento per tutti i percorsi formativi;
  • monitoraggio dell’applicazione degli accordi e controllo delle attività formative.

Inoltre, l’intento è quello di procedere all’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3.

Soggetti formatori

L’accordo distingue tre categorie principali di soggetti formatori.

Soggetti istituzionali: questi includono ministeri, regioni, province autonome, università, istituzioni scolastiche, INAIL, INL, e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tra altri. Questi enti sono responsabili della formazione del personale scolastico, degli studenti e degli operatori della protezione civile, tra altri​.

Accreditati: si tratta di enti formatori accreditati in conformità ai modelli di accreditamento regionali. Per erogare corsi di formazione, devono dimostrare un’esperienza documentata di almeno tre anni nel settore della salute e sicurezza sul lavoro​.

Altri Soggetti: questa categoria include le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Requisiti dei docenti e organizzazione dei corsi

I docenti devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente, specificatamente quelli del decreto ministeriale del 6 marzo 2013.

Ogni corso deve essere organizzato con un progetto formativo dettagliato e prevedere un numero massimo di 30 partecipanti per sessione, con un rapporto docente/discente non superiore a 1 a 6 per le attività pratiche​.

Modalità di Erogazione della Formazione

Le modalità di erogazione della formazione comprendono:

  • presenza fisica;
  • videoconferenza sincrona;
  • e-learning;
  • modalità mista.

Nella bozza viene poi specificato che in merito alle metodologie didattiche attive, il ricorso alla realtà virtuale o aumentata non sostituisce la parte pratica.

Frequenza e verifiche

La frequenza ai corsi di formazione è un requisito fondamentale per garantire l’efficacia dell’apprendimento. È obbligatorio che i partecipanti frequentino almeno il 90% delle ore previste per poter accedere alle verifiche finali di apprendimento.

La presenza viene documentata attraverso registri, che possono essere cartacei o elettronici. Inoltre, la normativa richiede che i percorsi formativi siano omogenei, assicurando che tutti i lavoratori ricevano una formazione adeguata e pertinente ai loro ruoli specifici.

Le verifiche, elemento essenziale nei percorsi formativi, garantiscono l’apprendimento effettivo e l’efficacia della formazione. Esse comprendono esami finali obbligatori per valutare le competenze acquisite dai partecipanti e verifiche durante lo svolgimento dell’attività lavorativa per assicurare l’applicazione pratica delle conoscenze.

La normativa prevede che le verifiche siano documentate in verbali, riportando dati del corso, esiti e sottoscrizioni dei responsabili. Inoltre, è previsto un monitoraggio continuo delle attività formative per garantire il rispetto degli standard previsti. Queste misure assicurano che la formazione sia non solo teorica ma anche applicabile e utile nel contesto lavorativo.

Quando entra in vigore l’accordo?

Ricordiamo che le informazioni riportate in questo articolo sono contenute nella bozza di testo. L’accordo entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Prevede inoltre una fase di transizione di 12 mesi durante la quale potranno essere avviati corsi secondo le normative precedenti. Questo periodo transitorio è essenziale per consentire un’implementazione graduale e senza interruzioni delle nuove disposizioni​.

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Bozza Accordo Stato Regioni formazione sicurezza – Giugno 2024

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Redazione Tecnica

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