L’INPS si preoccupa di assicurare una serie di prestazioni economiche previdenziali e assistenziali al verificarsi di eventi che impediscono a figure professionali diverse dai lavoratori dipendenti di rendere la prestazione contrattualmente prevista e, di conseguenza, percepire un compenso.
La gestione separata istituita all’interno dell’INPS risponde proprio all’intento di garantire un sostegno economico a quanti svolgono un’attività parasubordinata (ad esempio collaboratori coordinati e continuativi, titolari di assegni di ricerca, venditori a domicilio) o autonoma ma senza albo né cassa.
Al pari di quanto avviene per i lavoratori dipendenti, le prestazioni economiche riconosciute dalla gestione separata sono finanziate grazie al versamento di appositi contributi, calcolati applicando al compenso imponibile l’aliquota percentuale comunicata annualmente con circolare / messaggio INPS.
I riferimenti necessari per il calcolo dei contributi dovuti per l’annualità corrente sono stati oggetto della Circolare INPS 30 gennaio 2025 numero 27.
Analizziamo le novità in dettaglio.
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Indice
Le aliquote percentuali per i collaboratori coordinati e continuativi
Nell’anno corrente l’aliquota percentuale da applicare alla base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti per collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, è pari al:
- 33% a titolo di finanziamento delle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti;
- 0,50% per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia (anche in caso di non degenza ospedaliera);
- 0,22% a sensi dell’articolo 7 del Decreto ministeriale 12 luglio 2007;
- 1,31% a finanziamento delle prestazioni per gli eventi di disoccupazione involontaria.
Per effetto delle disposizioni descritte ecco di seguito l’aliquota prevista per co.co.co. e figure assimilate (elenco completo disponibile nella Circolare INPS numero 27/2025):
Codice identificativo | Tipo rapporto | Aliquota percentuale complessiva (in %) |
1 A – 1 E | Amministratore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica | 35,03 |
1 B | Sindaco di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica | 35,03 |
1 C | Revisore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica | 35,03 |
1 D | Liquidatore di società | 35,03 |
06 | Co.co.co. (con contratto a progetto / programma di lavoro / fase) | 35,03 |
09 | Rapporti occasionali autonomi (Legge numero 326/2003, articolo 44) | 33,72 |
18 | Collaborazioni coordinate e continuative (ai sensi del D.Lgs. numero 81/2015) | 35,03 |
Per il calcolo dei contributi si precisa che l’aliquota complessiva dev’essere applicata sul reddito delle attività, determinato con gli stessi criteri stabiliti per l’individuazione della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi o dagli accertamenti definitivi.
Fanno eccezione i soggetti già pensionati o assicurati (ad esempio per effetto di un contratto di lavoro subordinato) presso altre forme di previdenza obbligatorie. In tal caso, l’aliquota percentuale complessiva è pari, per il 2025, al 24%.
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Le aliquote percentuali per gli autonomi
Per l’anno 2025 i lavoratori autonomi senza albo né cassa, titolari di posizione fiscale ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), iscritti alla Gestione Separata e non assicurati presso altre forme di previdenza né pensionati sono interessati da un’aliquota percentuale pari al 26,07%, di cui:
- 25,00% per contributo IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti);
- 0,72% per contributo maternità, assegni nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale;
- 0,35% per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).
Al pari dei collaboratori, gli autonomi già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie sono destinatari di un’aliquota del 24%.
Ripartizione dei contributi
Per i collaboratori coordinati e continuativi l’onere contributivo INPS è ripartita per 1/3 a carico del collaboratore stesso e 2/3 a carico del committente.
Quest’ultimo è peraltro tenuto a versare i contributi all’INPS, a mezzo modello F24 telematico, entro il giorno 16 del mese successivo quello di effettiva corresponsione del compenso, tanto per la quota a suo carico quanto per quella dovuta dal collaboratore e trattenuta in sede di liquidazione delle spettanze.
Al contrario, per i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l’onere contributivo è esclusivamente a carico degli stessi, i quali devono provvedervi a mezzo modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2024, primo e secondo acconto 2025). Sempre l’INPS precisa che l’acconto per l’anno di imposta 2025 dev’essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l’anno corrente.
Principio di cassa allargato
Per effetto del cosiddetto principio di cassa allargato, le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (articolo 51 del TUIR).
Ne consegue che in tal caso devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2024.
Minimali e massimali
Nella determinazione della base imponibile su cui applicare l’aliquota percentuale è necessario considerare l’esistenza di un minimale e un massimale, pari per l’anno 2025 a:
- 120.607,00 euro di massimale di reddito (ne consegue che le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino a concorrenza della somma in parola);
- 18.555,00 euro di minimale di reddito (gli iscritti per i quali opera l’aliquota del 24% avranno diritto, ad esempio, all’accredito dell’intero anno 2025 a fronte di un contributo annuo di 18.555,00 * 24% = 4.453,20 euro).
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