Il credito può passare solo a soggetti collegati ai lavori effettuati e chi lo accetta può cederlo solo un’altra volta, e anche in questo caso esclusivamente a soggetti privati collegati in qualche modo ai lavori effettuati.
Sono i chiarimenti nella Circolare n.17 dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio, un documento che conferma l’interpretazione restrittiva delle norme già data con la Circolare n. 11 del 5 maggio, ma che offre qualche opportunità in più alle imprese per effettuare l’operazione.
Con la circolare di maggio erano stati posti i primi paletti ma solo in riferimento alla cessione dell’ecobonus. Chiarito allora infatti che:
– la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria;
– per “altri soggetti privati” devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, con esclusione di banche e finanziarie (tranne nel caso dei contribuenti della no tax area) sia nel caso dell’originaria cessione che per quanto riguarda l’eventuale cessione successiva.
Per i privati in sostanza resta solo la possibilità di cedere il credito ai fornitori o ad altri condomini, in quanto, appunto, soggetti “collegati” ai lavori.
Qual è la novità della Circolare 17 E del 23 luglio?
Ora con il nuovo documento di prassi l’Agenzia precisa che queste stesse indicazioni sono da considerarsi valide anche per quel che riguarda il sismabonus, ossia il credito d’imposta previsto per i lavori di consolidamento antisismico, che può arrivare fino all’85% della spesa per gli interventi quando questi vengono realizzati su immobili condominiali.
Quindi operativamente per i soggetti privati resta la possibilità di cedere il sismabonus solo alle ditte che hanno realizzato i lavori oppure ad altri condomini. Più ampie, invece, le possibilità per le imprese, in quanto in questo caso il collegamento ai lavori può essere ad ampio raggio, sia nel caso del sismabonus che per quel che riguarda l’ecobonus.
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In particolare, infatti, nel caso di società che partecipano a consorzi o reti d’imprese tra i soggetti privati “collegati” a cui è consentito cedere il credito si può intendere una qualsiasi delle imprese partecipanti anche se non hanno effettuato i lavori, oppure direttamente al Consorzio o alla Rete. No alla cessione, invece, nei confronti degli istituti di credito, degli intermediari finanziari e delle società finanziarie anche se appartenenti alla compagine.
Il credito, inoltre, può essere ceduto:
– al subappaltatore di cui si è servito il fornitore di servizi per realizzare l’opera di riqualificazione energetica e/o l’intervento antisismico:
– a chi ha fornito il materiale necessario;
– a fornitori, subappaltatori, o subfornitori che non hanno eseguito i lavori per i quali è consentito il trasferimento del credito, a condizione che si tratti di interventi rientranti nello stesso contratto di appalto o fornitura.
In ogni caso, conclude l’Agenzia, per evitare la cedibilità illimitata dei crediti d’imposta, il collegamento con il rapporto da cui deriva il diritto alla detrazione deve essere valutato con riferimento sia alla cessione originaria sia a quella successiva.
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