Sicurezza sul Lavoro, l’impresa affidataria: una singolarità normativa

Sono ormai trascorsi 10 anni dall’entrata in vigore del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. n. 81/2008)

Ma solo recentemente sembra che si inizi a “percepire” la singolarità che il Legislatore Italiano ha voluto intraprendere nell’operazione di trasformazione del d.lgs. n. 494/1996 nel Titolo IV del citato Testo Unico. Occorre rammentare che il d.lgs. n. 494/1996 nasceva in seguito a un – ritardato – recepimento della Direttiva Comunitaria 92/57/EECtemporary or mobile construction sitesof 24 June 1992 on the implementation of minimum safety and health requirements at temporary or mobile construction sites (soprannominata sin da subito “Direttiva Cantieri” per questioni di intellegibilità) e che questa vedeva la “nascita” della figura del Coordinatore per la Sicurezza, figura che nel corso dei successivi anni, attraverso un trend esponenziale dettato anche dagli orientamenti giurisprudenziali di ogni ordine e grado, veniva identificato quale soggetto “supergarante” della sicurezza in cantiere, sino ad assumere le piene responsabilità per ogni minima carenza, quale conseguenza di una presunta “culpa in vigilando”.

Impresa affidataria: il ruolo e le responsabilità

A questo punto va dato atto alla “intraprendenza” del Legislatore il quale, precorrendo quella che sarà la storica sentenza di Cassazione Penale 13 maggio 2010 n.18149 – Giud. Marzano – “Sulla vigilanza ‘alta’ e sulla presenza fisica del Coordinatore” ha voluto ricercare altrove le responsabilità di vigilanza concreta del cantiere, innovando di fatto la figura dell’impresa appaltatrice e trasformandola (non solo per l’etichetta) in impresa “affidataria”, connotata da un nuovo status giuridico.

L’art. 89, comma 1, lett. i), d.lgs. n.81/2008, definisce l’impresa affidataria quale “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi (..)”.

Con specifico parere del 22 luglio 2010, l’Autorità di Vigilanza (oggi Anac) è intervenuta circa le obbligazioni in materia antinfortunistica riferite all’impresa affidataria, specificando che “il legislatore ha assegnato all’ impresa affidataria l’importante ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (..)”.

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Sul ruolo e sulle responsabilità dovute all’impresa affidataria è anche intervenuto il Ministero del Lavoro con la risposta ad Interpello del n.13/2014 del 11 luglio 2014, ove è stato confermato il ruolo cardine che tale impresa assume nella gestione globale del cantiere.

L’impresa affidataria, per mezzo dei propri “rappresentanti” (esclusivamente persone fisiche) identificati in datore di lavoro, dirigenti e preposti, viene configurata quale vigilante per la sicurezza (concreta e “quotidiana”) rispetto alle imprese e ai lavoratori autonomi a cui abbia eventualmente deciso di subappaltare.

Il datore di lavoro

Gli obblighi specifici riferiti all’impresa affidataria sono integralmente contenuti all’art.97, del d.lgs. n.81/2008.

Al primo comma: “Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento”; è palese l’intenzione del legislatore di integrare le responsabilità del Coordinatore per la Sicurezza con controlli più concreti all’interno del cantiere, come appare ancor più evidente al successivo comma 3, dove vengono posti in capo all’impresa gli obblighi di “coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 [ “Misure generali di tutela”] e 96 [adozione di specifici interventi finalizzati alla sicurezza sul lavoro, alla cura delle condizioni del cantiere, etc.] unitamente a compiti di verifica sulla “congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione”.

L’art. 97, comma 3 ter), sancisce che “per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo [“obblighi dell’impresa affidataria” – ndr], il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione”.

Almeno negli appalti privati (in quelli pubblici occorre comunque rispettare i limiti proposti dalla specifica normativa), l’impresa Affidataria non appare sottoposta ai vincoli di idoneità previsti dall’Allegato XVII della norma (tant’è che non viene esclusa la possibilità che sia una c.d. “general contractor”) ma, per contro, deve dimostrare di essere in grado di gestire gli appalti ed il cantiere attraverso una specifica preparazione in materia di sicurezza da cui acquisire la capacità di vigilare sull’operato delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Ciò che richiede la norma, in sostanza, è l’individuazione di un responsabile dell’impresa affidataria, capace di vigilare quotidianamente sull’operato delle imprese in cantiere, configurandosi come un vero e proprio “luogotenente” per la sicurezza.

Quanto asserito viene anche confermato da ciò che il legislatore richiede in termini di idoneità tecnico-professionale dell’impresa (punto 01, allegato XVII): “le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”.

L’affidataria, come detto, potrà anche decidere di subappaltare le opere e di non partecipare attivamente alle lavorazioni ma dovrà necessariamente nominare un luogotenente, opportunamente formato, che presidi, in pianta stabile, il cantiere, assicurando che i lavori si svolgano senza incidenti e secondo le previsioni “progettuali-prevenzionistiche” che il Coordinatore avrà inserito nel PSC.

Purtroppo la norma non ha fornito alcuna specifica indicazione circa i contenuti minimi di tale requisito formativo né tantomeno è giovato un successivo intervento interpretativo della Commissione per gli Interpelli: nel 2016 la Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) aveva avanzato istanza di interpello in merito alle “modalità con le quali assicurare l’attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell’art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008”. In particolare l’istante chiedeva di sapere in che modo il committente ovvero il responsabile dei lavori “possono assicurare che il datore di lavoro dell’impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 81/2008”. Con interpello n.7/2016 la Commissione aveva risposto che il committente una volta acquisito “il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97″, dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.”

La risposta, eccessivamente vaga, non ha soddisfatto nessuno e anzi ha sortito il solo effetto di spostare pericolosamente la valutazione di “adeguatezza” in capo al committente (che potrebbe non avere le competenze idonee a siffatta valutazione) e, dall’altra parte, agli organi di vigilanza ed alla A.G. che potrebbero non avere identità di vedute.

Può tornare utile, probabilmente, l’accordo per la formazione dei lavoratori previsto all’art.37 del d.lgs. n.81/2008 stipulato il 21 dicembre 2011 dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, che ha fissato modalità, durata e contenuti minimi della formazione da irrogare a tutti i lavoratori, ai dirigenti e ai preposti, questi ultimi due effettivamente richiamati dal detto comma 3-ter), art.97.

Ne deriverebbe che la formazione minima richiesta dovrebbe corrispondere a quella del preposto, anche se chi vi scrive ritiene che una formazione davvero adeguata dovrà fornire almeno competenze e capacità minime per saper effettuare valutazioni del rischio, saper verificare/redigere documenti tecnici e di sicurezza sul lavoro e dovrà comprendere nozioni su primo soccorso e gestione delle emergenze.

Danilo De Filippo

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