Il cantiere edile vede normalmente l’esposizione di striscioni o cartelloni pubblicitari, reclamizzanti l’impresa costruttrice o le ditte fornitrici dei materiali e servizi impiegati in sito.
Anche per tali forme di esposizione pubblicitaria trova applicazione la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui al D. Lgs. 507/93.
Cantieri e pubblicità, le norme generali
L’imposta sulla pubblicità è dovuta, in generale, ogni volta siano diffusi, nell’ambito di un’attività economica, messaggi pubblicitari o promozionali relativi ad un soggetto economico. Se effettuati per mezzo di striscioni o cartelloni, essi scontano l’imposta in quanto esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico e purchè siano da tali luoghi percepibili (e ricordiamo che la cartellonistica deve anche rispettare le prescrizioni del Codice della strada, che sanziona le reclame arrecanti disturbo alla circolazione: art. 23, D. Lgs. 285/92).
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L’imposta è dovuta, in solido, sia dall’impresa edile che dispone del cartello o striscione che diffonde il messaggio pubblicitario, sia dal soggetto reclamizzato. Entrambi i soggetti, quindi, sono ammessi a presentare, agli uffici comunali preposti, la prescritta Dichiarazione di inizio pubblicità, indicante le caratteristiche, la durata e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari; nonchè ad eseguire il pagamento richiesto.
Le tariffe
Circa le tariffe dovute, è bene informarsi in loco poiché il singolo Comune è titolato a deliberarle in aumento, entro date percentuali, rispetto ai criteri fissati dalla legge nazionale (il D. Lgs. 507/93 suddivide i comuni italiani in cinque classi, con tariffe crescenti, secondo il numero degli abitanti; con l’eccezione dei capoluoghi di provincia, che partono dalla terza fascia). I Comuni hanno infatti la possibilità di “giostrare” nella determinazione delle tariffe, disponendo con proprio Regolamento esenzioni ovvero aumenti, in relazione alle superfici interessate ovvero al periodo di esposizione (si pensi, ad esempio, agli aumenti previsti per la stagione di maggiore afflusso turistico).
Le tariffe sono stabilite su base annuale e le loro eventuali variazioni devono essere determinate, dal Comune, entro il 31 marzo dell’anno in corso. Queste, attenzione, entrano in vigore retroattivamente, dal primo gennaio dell’anno medesimo, per espressa disposizione di legge. Le tariffe possono variare, essenzialmente, a seconda della superficie del mezzo pubblicitario e della durata della reclame.
Quanto alla superficie, è bene ricordare che le pubblicità che le ditte costruttrici espongano di sé stesse, nei propri cantieri, vanno esenti da imposta se di superficie complessiva non superiore ai cinque metri quadri (in quanto considerate insegne indicanti la “sede di esercizio” di un’attività economica, e come tali ricadenti nell’esenzione prevista dall’art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 507/93).
Quanto alla durata del messaggio, occorre distinguere tra quella superiore ai tre mesi, che vale come annuale ed il cui pagamento può essere rateizzato in rate trimestrali (se superiore ad Euro 1.549,37); e quella di durata inferiore, per la quale la tariffa annuale è ridotta ad un decimo ed applicata per ogni mese o frazione di mese.
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Pubblicità in cantiere, i casi particolari
Il tema della pubblicità effettuata presso i cantieri introduce le casistiche più svariate e, come spesso avviene nel campo fiscale, non sempre di agevole interpretazione.
1 – Le gru ed i macchinari di cantiere
Si consideri, ad esempio, il caso del marchio di fabbrica esposto sulle gru mobili, sulle gru a torre e sui macchinari in opera presso i cantieri edili.
L’art. 5 del D. Lgs. 507/93 esenterebbe dall’imposta tali marchi ma, qualora caratterizzati da dimensioni e proporzioni eccedenti i limiti indicati dall’art. 2 del DM 26/07/12, al punto da non potersi più qualificare come mera indicazione del marchio del fabbricante, bensì come vera e propria pubblicità dello stesso, essi divengono tassabili da parte del Comune ove è collocato il cantiere.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12684/2012, ha esteso tale conclusione ai marchi, o pubblicità, esposti sui silos di cantiere ed eccedenti date dimensioni. Come si vede, la valutazione caso per caso ad opera del singolo Comune può quindi portare a esiti di tassazione differenti della medesima casistica.
2 – La cartellonistica di cantiere obbligatoria
Altro caso particolare da approfondire è la possibile imponibilità, ai fini dell’imposta sulla pubblicità, della cartellonistica di cantiere obbligatoria ai sensi dell’art. 27 comma 4 del DPR 380/2001, indicante l’impresa esecutrice dei lavori nonché le ulteriori indicazioni prescritte.
A rigore, l’esposizione di insegne o targhe che è obbligatoria per legge dovrebbe andare esente da imposizione, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 507/93. Tuttavia, secondo la Cassazione n. 8130/2012, anche tale cartellonistica è qualificabile come “insegna di servizio” e come tale andrebbe esentata dall’imposta sulla pubblicità, soltanto se di dimensioni inferiori ai cinque metri quadrati (ai sensi del già citato art. 17, comma 1 bis, del D. Lgs. 507/93).
Anche in questa ipotesi, quindi, la stessa casistica potrebbe dare luogo ad interpretazioni e trattamenti d’imposta differenti, in Comuni diversi. Resta fermo in ogni caso che, laddove si ricada in un’ipotesi di esenzione, la Dichiarazione di inizio della pubblicità non sarà richiesta, poiché nessun tributo è dovuto (Circ. 3/2002 del Ministero dell’Economia delle Finanze).
Quanto alla riscossione del tributo, è appena il caso di ricordare che questa può essere gestita in proprio dal Comune, mediante proprie strutture e funzionari; ovvero affidata agli Agenti per la riscossione, che provvederanno, in caso di mancato pagamento, alla relativa iscrizione a ruolo ed alla notifica dei provvedimenti riscossivi.
Immagine da Difesa Servizi Spa.
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