Il 15 luglio 2024 nella sezione “Pubblicità legale” del portale istituzionale “lavoro.gov.it” ha trovato pubblicazione il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze datato 16 maggio 2024 con cui si fissa all’11,50% la riduzione contributiva per l’anno corrente a beneficio delle imprese edili.
A seguito della pubblicazione del D.M. l’INPS è intervenuto con la Circolare 11 novembre 2024, numero 93 con l’obiettivo di fornire le necessarie indicazioni operative per il godimento della riduzione.
Analizziamo la questione in dettaglio.
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La Patente a Punti nei Cantieri edili
La Patente a Crediti nei cantieri o, meglio, il “sistema di qualificazione delle imprese” è un efficace metodo di accreditamento delle imprese più virtuose in termini prevenzionistici. Con la pubblicazione del decreto 18 settembre 2024, n. 132, il sistema (in vigore dal 1° ottobre 2024) impone ad imprese, lavoratori autonomi, datori di lavoro e responsabili della sicurezza di porre in essere tutte le attività di controllo e monitoraggio per garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Questo testo rappresenta le “istruzioni d’uso” necessarie per gestire con efficacia l’applicazione della nuova disposizione normativa e fornisce un supporto per affrontare le criticità presenti nel testo di legge. Il testo propone l’analisi della normativa e come attivare e gestire la patente a punti; contiene la lista completa delle conformità e le indicazioni delle responsabilità in capo ai diversi attori coinvolti (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore autonomo). Completa il testo un comodo file excel di uso operativo con il gestore/contatore delle decurtazioni. Danilo G. M. De FilippoIngegnere meccanico, da sempre impegnato nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispettore Tecnico del Lavoro, appartenente all’Albo dei formatori per l’INL, è anche docente esterno ed autore di numerosi testi e pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro oltre ad essere parte attiva nell’organizzazione di eventi per la più ampia diffusione della prevenzione degli incidenti sul lavoro.
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Indice
Riduzione contributiva all’11,50%
Disciplinata dall’articolo 29 del Decreto – legge 23 giugno 1995 numero 244, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995, numero 341 la riduzione contributiva opera per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2024 in misura pari all’11,50%.
La misura in argomento agisce diminuendo i contributi dovuti dai datori di lavoro per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica, con riguardo ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. A tal proposito, l’INPS ricorda che la base di calcolo della suddetta agevolazione dev’essere:
- ridotta in forza delle disposizioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, Legge 23 dicembre 2000, numero 388 e all’articolo 1, commi 361 e 362, Legge 23 dicembre 2005, numero 266;
- determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti (a norma dell’articolo 10, Decreto legislativo 5 dicembre 2005, numero 252 e dell’articolo 8, Decreto – legge 30 settembre 2005, numero 203.
L’agevolazione non trova comunque applicazione sul contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Quali datori di lavoro possono accedere all’agevolazione?
La riduzione contributiva è riservata ai datori di lavoro classificati:
- nel settore industria, con i codici statistici contributivi (CSC) da 11301 a 11305;
- nel settore artigianato, con i codici statistici contributivi (CSC) da 41301 a 41305;
- nonché caratterizzati dai codici ATECO2007 da 412000 a 439909.
Non conferiscono all’azienda il diritto all’agevolazione le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, identificate dai codici ATECO2007 da 432101 a 432909 e dai CSC 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Dipendenti esclusi dalla riduzione contributiva
L’agevolazione in parola, essendo calcolata sui contributi dovuti dall’azienda per gli operai occupati per 40 ore settimanali, non trova applicazione con riguardo ai dipendenti assunti con contratto a tempo parziale.
A quali condizioni spetta l’agevolazione?
Le aziende che rientrano nella platea dei potenziali beneficiari l’agevolazione possono accedervi alle seguenti condizioni:
- rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296 che impone a tutti i datori di lavoro che intendono fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione italiana, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata con il documento unico di regolarità contributiva (ex DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del Decreto – legge 9 ottobre 1989, numero 338, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 1989, numero 389, in materia di retribuzione imponibile;
- i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente la data di applicazione dell’agevolazione.
Inoltre, con riguardo all’annualità 2024, la riduzione non spetta per quei lavoratori per i quali sono “previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)” stando a quanto riporta la Circolare Inps numero 93/2024.
Come si ottiene l’agevolazione?
Per ottenere la riduzione contributiva i datori di lavoro devono trasmettere apposita istanza telematica, avvalendosi del modello “Rid-Edil” disponibile all’interno della piattaforma “Cassetto previdenziale del contribuente” del portale inps.it, sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Le domande possono essere trasmesse fino al 15 febbraio 2025.
In caso di definizione positiva dell’istanza (il cui esito è disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente) l’INPS attribuisce alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N” da utilizzare in sede di invio delle denunce UniEmens nel periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025.
Lo sgravio, come descritto poc’anzi, si riferisce ai contributi calcolati sugli operai da gennaio 2024 a dicembre 2024.
Esposizione in UniEmens
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione dello sgravio devono esporlo all’interno delle denunce UniEmens trasmesse in via telematica all’INPS, utilizzando i seguenti codici:
- “L206” per evidenziare il beneficio corrente, a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2024, nell’elemento di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>;
- “L207” per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2024 all’interno dell’elemento di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>;
Da notare che il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive UniEmens fino al mese di competenza gennaio 2025.
Recupero delle somme
Nelle ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro le singole strutture INPS territorialmente competenti, oltre ad attivarsi nei riguardi dell’Autorità giudiziaria, sono tenute a procedere al recupero delle quote di agevolazione indebitatamene fruite.
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