Con inquinamento si intende una contaminazione subita da un ambiente o da un materiale per opera di agenti inorganici, organici o biologici. L’inquinamento atmosferico nello specifico è un’alterazione delle condizioni naturali dell’aria, dovuta alle emissioni dei gas di scarico di autoveicoli, caldaie, centrali elettriche, fabbriche, impianti di incenerimento. Come per l’inquinamento delle acque e del terreno, è la quantità (o concentrazione) di una sostanza chimica nell’aria a rendere l’aria stessa “innocua” o “pericolosa”.
Inquinamento atmosferico: le caratteristiche
Il problema dell’inquinamento atmosferico si concentra soprattutto nelle aree metropolitane, dove il traffico, gli impianti industriali e il riscaldamento degli edifici hanno effetti dannosi sulla qualità dell’aria e sulla salute degli abitanti, ma a causa del continuo movimento dell’atmosfera, l’inquinamento dell’aria è uno dei più pericolosi tipi di inquinamento da tenere sottocontrollo, esso si diffonde molto velocemente e quindi può interessare qualsiasi territorio.
Le principali sostanze inquinanti presenti in atmosfera sono il biossido di zolfo (SO2), gli ossidi di azoto (NOx), il monossido di carbonio (CO), l’ozono, il benzene, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le polveri (soprattutto il particolato di diametro inferiore a 10 milionesimi di metro, il Pm10) e il piombo. Le particelle rilasciate nell’atmosfera possono rimanervi per anni, possono decomporsi o reagire per trasformarsi in altre sostanze entrando nella catena alimentare.
Nell’ultimo secolo, studi di ricerca hanno dimostrato un aumento delle malattie respiratorie in seguito al peggioramento della qualità dell’aria. Le particelle come il Pm10 sono risultate essere tra gli inquinanti più pericolosi a causa dei loro effetti sulla salute, ciò a portato l’UE a stabilire dei limiti per le loro concentrazioni in atmosfera.
Il recepimento nazionale della Direttiva “IPPC” (Integrated Pollution Prevention and Control), Direttiva 1996/61/CE, è avvenuto con l’emanazione del D. Lgs. 4/8/1999, n. 372, abrogato dal D. Lgs. 18/02/2005, n. 59 prima, e dal D. Lgs. 29/6/2010, n. 128, successivamente, che ha modificato il D. Lgs. 152/2006 introducendo l’AIA.
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Inquinamento atmosferico: riferimenti normativi
Nella normativa italiana i riferimenti di base per le tecnologie di controllo degli effluenti gassosi sono principalmente:
– D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 (G. U. n. 88 del 14/04/2006), “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (sue modifiche ed integrazioni) che disciplinano i limiti di emissione per classi di sostanze o per tipologie di attività (parte V: Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) e le valutazioni ed autorizzazioni ambientali (VIA e AIA);
Il Decreto legislativo 46/2014
– D. Lgs. 4/3/2014, n. 46 (G. U. n. 72 del 27/03/2014), “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, in cui si parla di “migliori tecniche disponibili” (MTD), o “best available technologies” (BAT); criterio più generale rispetto ai limiti di qualità dell’aria in quanto ricopre anche il campo della progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura degli impianti. In esso le BAT vengono definite come “la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso”.
Il D. Lgs. 04/03/2014 specifica che si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell’ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
Il D. Lgs. 46/2014, attribuendo una maggiore valenza alle BAT, introduce le definizioni di “documento di riferimento sulle BAT”, o BREF (BAT Reference Documents), di “conclusioni sulle BAT” e di “livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”.
Le “conclusioni sulle BAT” rappresentano il riferimento per stabilire le condizioni autorizzative, affidando alle BAT i valori limite di emissione che verranno stabilite dall’autorità competente; mentre i “limiti di emissione” costituiscono gli intervalli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di esse, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell’ambito di condizioni di riferimento specifiche.
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