Diagnosi energetica: da ENEA l’elenco degli interventi di efficientamento per le imprese energivore

L’elenco consente alle imprese di identificare le tipologie di interventi per migliorare l’efficienza e formulare proposte da inserire nel rapporto di diagnosi energetica

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Il Decreto Ministeriale n. 256 del 10 luglio 2024 ha introdotto un’importante novità per le imprese ad alto consumo energetico. In particolare, l’art. 4, comma 7, del decreto prevede che ENEA (Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica) pubblichi un elenco degli interventi di efficienza energetica entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.

Questo elenco, concepito come uno strumento operativo, consente alle imprese di identificare le tipologie di interventi che possono essere utilizzate per formulare proposte di miglioramento da inserire nel rapporto di diagnosi energetica.

Inoltre, il documento verrà aggiornato con cadenza biennale, garantendo così un costante allineamento con le più recenti tecnologie e pratiche di efficienza energetica.

Vediamo di seguito come si articola l’elenco ENEA.

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Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): Strategie, Norme e Applicazioni

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Indice

Le tabelle A1 e A2: una guida per gli interventi di efficienza energetica

L’elenco pubblicato da ENEA si articola in due tabelle: la tabella A1 e la tabella A2.

La tabella A1 contiene un elenco non esaustivo di interventi di efficienza energetica, suddivisi per aree omogenee. Tra queste aree figurano gli interventi relativi all’aria compressa, alle centrali termiche e ai sistemi di climatizzazione, ognuna delle quali è ulteriormente segmentata in sotto-aree specifiche.

La tabella A2, invece, si focalizza sulle linee produttive delle imprese e presenta un approfondimento sugli interventi specifici, accompagnati dai relativi codici ATECO potenzialmente interessati. I codici ATECO elencati sono stati individuati in base all’analisi delle diagnosi energetiche ricevute da ENEA nel periodo dicembre 2019 – dicembre 2023.

Tuttavia, l’elenco dei codici ATECO non è esaustivo, il che significa che gli interventi possono riguardare anche altre categorie di attività non espressamente incluse.

Le condizionalità green

Le disposizioni dell’art. 4, comma 7, del DM 256 del 2024 rientrano nel più ampio contesto delle cosiddette condizionalità green, introdotte per le imprese energivore che beneficiano di agevolazioni tariffarie. Queste imprese, che operano in settori caratterizzati da un elevato consumo di energia elettrica, sono tenute a rispettare alcune condizioni per poter continuare a usufruire dei benefici economici connessi all’energia rinnovabile.
 
Il Decreto prevede che le imprese ad alto consumo energetico debbano effettuare periodicamente una diagnosi energetica e, successivamente, adottare almeno una delle seguenti misure green:

  • realizzare interventi di efficienza energetica identificati nella diagnosi, a condizione che abbiano un tempo di ritorno inferiore a tre anni e che l’investimento richiesto sia proporzionato all’entità dell’agevolazione ricevuta;
  • assicurare che almeno il 30% del fabbisogno energetico dell’impresa provenga da fonti prive di emissioni di carbonio, come l’energia rinnovabile;
  • investire almeno il 50% dell’agevolazione in progetti mirati alla riduzione delle emissioni di gas serra.

Obbligo di diagnosi energetica

Il Decreto Ministeriale n. 256 del 10 luglio 2024 completa e rafforza il quadro normativo introdotto dal precedente Decreto 131 del 2023, che aveva stabilito le nuove regole per l’assegnazione delle agevolazioni alle imprese energivore. Tali provvedimenti sono parte di un più ampio percorso normativo volto a garantire che le agevolazioni tariffarie siano allineate agli obiettivi di sostenibilità ambientale, in conformità con le direttive europee in materia di aiuti di Stato e decarbonizzazione.
 
Il DM specifica che le imprese energivore, per poter accedere alle agevolazioni previste, devono rispettare specifici requisiti al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco Energivori. In particolare, l’impresa deve dichiarare di essere in possesso di una diagnosi energetica in corso di validità o di aver adottato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001. Quest’ultimo deve includere una diagnosi energetica che rispetti le disposizioni contenute nell’allegato 2 del Decreto Legislativo 102/2014, e che copra l’intero sito produttivo dell’azienda.

La diagnosi energetica deve essere trasmessa attraverso il portale internet predisposto da ENEA, anche se elaborata nell’ambito di un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001. Per le imprese multi-sito, è possibile applicare i principi di clusterizzazione della diagnosi riferiti alla partita IVA dell’impresa, secondo quanto stabilito dalla norma UNI CEI EN 16247 – 3:2022. In questi casi, l’impresa è tenuta a trasmettere la diagnosi dei siti oggetto di clusterizzazione attraverso il medesimo portale.

Nel caso di imprese di recente costituzione o non precedentemente soggette all’obbligo, è necessario assumere l’impegno a redigere la diagnosi energetica o ad adottare un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, che includa una diagnosi energetica conforme all’allegato 2 del Decreto Legislativo 102/2014, entro l’anno di fruizione dell’agevolazione. L’impresa energivora, inoltre, dichiara le modalità con cui intende ottemperare all’obbligo annuale di diagnosi energetica, secondo le indicazioni stabilite da ARERA entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

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