È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2024 il nuovo Regolamento che disciplina il procedimento di approvazione dei progetti e il controllo sulla costruzione, l’esercizio e la dismissione delle grandi dighe e delle opere connesse.
Questo regolamento, adottato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 maggio 2024, rappresenta un’importante innovazione normativa, aggiornando una disciplina emanata oltre sessant’anni fa.
Vediamo di seguito cosa prevede il nuovo Regolamento grandi dighe.
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Indice
- Interventi sulle dighe esistenti e vigilanza sulle opere di derivazione
- Allineamento con il nuovo Codice dei Contratti
- Classi di attenzione
- Manutenzione e sicurezza delle dighe esistenti
- Riferimento per le Regioni e le Provincie Autonome
- Procedure di approvazione e controllo
- Funzioni della Direzione Generale
- Opere escluse dal regolamento
Interventi sulle dighe esistenti e vigilanza sulle opere di derivazione
Per la prima volta, il nuovo regolamento include una regolamentazione specifica per gli interventi sulle dighe esistenti e introduce un sistema di vigilanza sulle opere di derivazione.
Allineamento con il nuovo Codice dei Contratti
Il regolamento si allinea con il nuovo Codice dei contratti pubblici, introducendo due nuovi livelli di progettazione per i lavori pubblici.
Questa integrazione è volta a migliorare la qualità e l’efficienza dei progetti, garantendo che tutte le fasi, dalla pianificazione alla realizzazione, siano conformi agli standard più elevati di sicurezza e qualità.
Classi di attenzione
Una delle innovazioni più significative del nuovo regolamento è l’introduzione delle “classi di attenzione” per gli impianti di ritenuta e le opere di derivazione. Questo sistema permette di graduare i controlli e la vigilanza in base alla complessità e al rischio associato a ciascuna opera.
In questo modo, si incrementa la sicurezza delle 530 grandi dighe vigilate dallo Stato e si rende più efficiente il processo di approvazione per le nuove dighe.
Manutenzione e sicurezza delle dighe esistenti
Il nuovo regolamento è di particolare rilevanza dato che molte delle dighe esistenti necessitano di manutenzione e interventi per incrementare la sicurezza, considerando l’età media delle strutture.
La norma recepisce le più recenti innovazioni tecnologiche del settore, assicurando che siano mantenute e sviluppate le prassi consolidate e le migliori conoscenze.
Riferimento per le Regioni e le Provincie Autonome
Il regolamento non solo disciplina le grandi dighe ma funge anche da punto di riferimento per le regioni, che potranno aggiornare le normative applicabili alle “piccole dighe”.
Il coordinamento con Regioni e Province autonome garantirà uniformità e coerenza nella gestione delle risorse idriche e nella sicurezza delle infrastrutture. Questa uniformità è fondamentale per una gestione efficiente e sicura delle risorse idriche a livello nazionale.
Procedure di approvazione e controllo
Il regolamento disciplina il procedimento di approvazione tecnica dei progetti, il controllo sulla costruzione e sull’esercizio degli impianti di ritenuta aventi le caratteristiche dimensionali specificate dal decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507. Inoltre, copre le opere di derivazione alimentate da tali impianti, sia con che senza restituzione in alveo.
Funzioni della Direzione Generale
Viene delineata l’individuazione e le modalità di espletamento delle funzioni assegnate alla Direzione Generale, riguardanti gli aspetti di sicurezza e vigilanza derivanti dalla costruzione, esercizio, dismissione, conservazione e manutenzione delle opere di competenza.
Questo assicura che ci sia una supervisione adeguata e continua su tutte le fasi del ciclo di vita delle dighe.
Opere escluse dal regolamento
Sono esclusi dall’applicazione del regolamento:
- sbarramenti destinati esclusivamente a deposito o decantazione;
- casse di espansione in derivazione;
- conche di navigazione;
- serbatoi idrici realizzati con strutture in elevazione o interrati;
- briglie e argini fluviali;
- opere residuali di sbarramenti dismessi;
- opere di derivazione da impianti non aventi le caratteristiche dimensionali specificate;
- opere di derivazione non realizzate tramite sbarramenti di ritenuta;
- opere di derivazione di competenza delle regioni e delle Province autonome.
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