Impianti fotovoltaici di grandi dimensioni: per Cassazione ed Entrate si tratta di beni immobili

Gli impianti fotovoltaici di grande potenza vanno considerati, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, beni immobili. La connessione strutturale e funzionale tra terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili

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Il dibattito sulla natura giuridica degli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni (parchi fotovoltaici) ha trovato una risoluzione significativa con la recente sentenza della Corte di Cassazione. Questa decisione genera risvolti circa l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6840 del 14 marzo 2024, ha esaminato un caso riguardante la cessione di un’azienda attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L’atto notarile in questione includeva un appezzamento di terreno con un impianto fotovoltaico e sei locali adibiti a cabina Enel.

Vediamo nel dettaglio le ragioni e le conseguenze di questa sentenza, analizzata da fiscooggi.it, che stabilisce che gli impianti fotovoltaici di grande potenza, destinati alla produzione e vendita di energia, devono essere considerati beni immobili.

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Indice

Impianti fotovoltaici di grandi dimensioni: il caso

Nell’atto notarile, le varie componenti aziendali (terreno, impianto fotovoltaico, avviamento, crediti, risconti attivi) erano indicate con corrispettivi distinti.

Il notaio ha applicato le imposte considerando le passività trasferite all’acquirente, distinguendo tra beni mobili, crediti e terreni, applicando le aliquote differenziate: 3% per i beni mobili, 0,5% per i crediti e 7% per il terreno, oltre alle imposte ipotecaria del 2% e catastale dell’1%.

Il notaio ha inizialmente qualificato l’impianto fotovoltaico come bene mobile, applicando un’aliquota del 3%. Tuttavia, l’ufficio territoriale ha emesso due provvedimenti, sostenendo che l’impianto dovesse essere considerato bene immobile e quindi soggetto a imposte maggiori.

Impianti fotovoltaici di grandi dimensioni: beni mobili o beni immobili?

La Commissione Tributaria Provinciale di Varese ha accolto la tesi delle parti, considerando l’impianto fotovoltaico come bene mobile e tassandolo al 3%.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha ribaltato la decisione, accogliendo i rilievi dell’Agenzia delle Entrate e qualificando l’impianto come bene immobile. Parzialmente ha accolto anche i rilievi relativi alla rettifica del valore dell’azienda.

La sentenza della Cassazione

Alla luce delle considerazioni effettuate dalle CTR, le parti hanno presentato ricorso in Cassazione, sostenendo la natura mobiliare dell’impianto fotovoltaico compreso nell’azienda oggetto di cessione.

La Cassazione in risposta ha sottolineato che l’impianto fotovoltaico in questione, costituito da 4.544 moduli su terreni di 18.500 e 20.000 mq, era stabilmente ancorato al suolo, diventando parte integrante del terreno.

I giudici hanno richiamato vari documenti di prassi e norme giuridiche, confermando che centrali di tale dimensione debbano essere classificate come beni immobili. Tra i riferimenti normativi:

  • Circolari dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio (n. 3/2008, n. 46/2007, n.38/2008, n. 38/2010);
  • Sentenza n. 16824/2006 della stessa Corte in tema di centrali elettriche;
  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2008;
  • artt. 4 e 5, Rd n. 652/1939, art. 2 Dm n. 28/1998;
  • primo comma dell’articolo 812 del codice civile.

Beni immobili, indipendentemente dalla rimovibilità

La Cassazione ha stabilito che gli impianti fotovoltaici di grande potenza, destinati alla produzione e vendita di energia, devono essere considerati beni immobili, indipendentemente dalla loro potenziale rimovibilità, confermato la legittimità dell’operato dell’Agenzia delle Entrate.

Questa decisione ha significative implicazioni fiscali per i proprietari e le transazioni future nel settore delle energie rinnovabili. Le società coinvolte nel caso hanno visto respinto il loro ricorso, con condanna alle spese a favore dell’Amministrazione finanziaria.

Questa sentenza rappresenta un punto fermo nella qualificazione giuridica degli impianti fotovoltaici, influenzando le future operazioni immobiliari e la pianificazione fiscale delle aziende nel settore delle energie rinnovabili.

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