Ecco il nuovo Regolamento europeo sui DPI: cosa cambia per la sicurezza

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Pubblicato nella Gazzetta Europea del 31 marzo 2016 il Regolamento in materia di dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE: vengono pertanto definiti i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) nel mercato UE, con l’obiettivo di garantire la protezione della salute e la sicurezza degli utilizzatori.

Il Regolamento abroga la direttiva 89/686 a decorrere dal 21 aprile 2018: gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.

I DPI dovranno essere ergonomici, cioè progettati e fabbricati in maniera tale che, nelle condizioni prevedibili di impiego cui sono destinati, l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata del miglior livello possibile.

Il nuovo Regolamento consta di 48 articoli e 10 allegati volti a definire tutti i requisiti inderogabili ed essenziali di salute e di sicurezza per i DPI conformi: il Regolamento si applica a tutti i dispositivi di protezione individuale, con l’eccezione di quelli progettati per le forze armate, per l’autodifesa e per l’uso privato.

La fabbricazione

Il fabbricante sarà tenuto ad effettuare una valutazione dei rischi al fine di individuare quelli che concernono il suo DPI. In ulteriore battuta dovrà progettare e fabbricare il DPI  tenendo conto di tale valutazione. In questa attività lo stesso fabbricante sarà tenuto a considerare non solo l’uso previsto del DPI, ma anche gli usi ragionevolmente prevedibili. Sarà inoltre necessario verificare i requisiti supplementari comuni a diversi tipi di DPI, ovverosia controllare che siano dotati di sistemi di regolazione e che non siano soggetti ad invecchiamento.

Sicurezza e prevenzione antincendio: per tutte le informazioni sulle novità normative entrate in vigore tra 2015 e 2016 leggi l’articolo Codice Prevenzione incendi, la prima Guida completa.

L’utilizzo dei DPI

Il regolamento non pregiudica il diritto degli Stati membri, in particolare nell’attuazione della direttiva 89/656/CEE, di stabilire prescrizioni relative all’uso dei DPI, a condizione che tali prescrizioni non riguardino la progettazione dei DPI immessi sul mercato conformemente al regolamento.

Gli Stati membri non dovranno ostacolare la messa a disposizione sul mercato dei DPI conformi al regolamento. Ad esempio in occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, gli stessi Stati membri non dovranno in alcun modo impedire la presentazione di DPI non conformi al regolamento, a condizione che un’indicazione visibile specifichi chiaramente che il DPI non è conforme al regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme.

Per tutte le informazioni aggiornate sul Bando ISI 2015 (INAIL) per la sicurezza sul lavoro in ambito aziendale leggi qui.

Tracciabilità

La Direttiva si preoccupa poi della tracciabilità dei DPI: un sistema di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza, pertanto, gli operatori economici, nel conservare le informazioni richieste per l’identificazione di altri operatori economici, non dovrebbero essere tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti gli altri operatori economici che hanno fornito loro DPI o ai quali essi hanno fornito DPI.

Redazione Tecnica

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