Il Bando ISI 2015 è un importante iniziativa dell’INAIL che permette alle imprese di ottenere un contributo a fondo perduto fino a € 130.000,00 per progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
In questo articolo andremo a vedere in dettaglio chi può effettivamente partecipare e quali sono i requisiti che è necessario rispettare.
1. Possono richiedere il contributo INAIL tutte le imprese, anche individuali, che hanno sede sul territorio nazionale e sono iscritte presso la Camera di Commercio di competenza.
2. Le imprese devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, pertanto non devono essere soggette a qualsiasi forma di procedura concorsuale e né di liquidazione volontaria.
3. I beneficiari devono avere un DURC (Documento di regolarità contributiva) regolare.
4. Non è possibile richiedere o ottenere altri contributi pubblici sul progetto oggetto di domanda sul bando ISI INAIL, ad esclusione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (legge 23 dicembre 1992 n. 662) e gli interventi gestiti da ISMEA (D.Lgs 29 marzo 2004 n. 102).
5. E’ obbligatorio il rispetto delle condizioni imposte dal regolamento de minimis, in termini di soglie massime di contributi pubblici concedibili per ciascun settore. A tal proposito si rimanda al Regolamento UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014. In caso di superamento del massimale, l’impresa partecipante non perde solo l’importo in eccedenza ma l’intero importo del contributo.
6. NON possono partecipare le imprese che hanno ottenuto il contributo sui precedenti bandi INAIL (ISI 2012,2013 e 2014) e sul bando FIPIT 2014.
Tutti i requisiti sopra esposti devono essere rispettati dalle imprese non soltanto in sede di presentazione della domanda ma anche successivamente, sino all’erogazione del contributo spettante. Oltre ai requisiti di ammissibilità, il bando precisa anche gli obblighi delle imprese in termini di:
– variazioni di sede: ogni variazione di sede deve essere comunicata tempestivamente all’Inail;
– conservazione documenti: tutta la documentazione inerente la domanda deve essere conservata per 5 anni successivi all’erogazione del contributo;
– alienazione, cessione, distrazione: i beni acquistati grazie al contributo Inail non possono essere alienati, ceduti o distratti prima dei 2 anni successivi all’erogazione completa (eventuale acconto + saldo) del contributo;
– cessioni d’azienda: in caso di cessioni d’azienda, tutte le obbligazioni derivanti dall’ammissione della domanda devono essere trasferite al soggetto subentrante, dando tempestiva comunicazione all’INAIL;
– conto corrente: tutte le operazioni finanziarie relative alla domanda di contributo devono essere tracciabili ed avvenire sul conto corrente indicato in sede di partecipazione.
Per maggiori info ed una consulenza specifica in materia consulta il sito jpmservice.it.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento