Il Milleproroghe è a un passo dalla definitiva conversione in legge: il decreto è transitato dall’approvazione della Camera venerdì scorso (280 favorevoli, 96 contrari) ed ora non rimane che attendere la parola definitiva del Senato, la quale non dovrebbe tardare troppo (il primo marzo è infatti il termine ultimo ed indifferibile per convertire utilmente il decreto approvato lo scorso 24 dicembre).
Rispetto al testo iniziale, durante il percorso nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera, sono giunte delle novità: ecco i punti di rilievo all’interno del testo per ciò che riguarda i temi dell’edilizia scolastica e del dissesto idrogeologico.
Affinché i Comuni non perdano i finanziamenti previsti dal Decreto del Fare, gli interventi di edilizia scolastica dovranno risultare aggiudicati entro il 31 dicembre 2014. Per sopperire a tale situazione il termine è stato spostato al 28 febbraio 2015, ma soltanto per le Regioni in cui i ricorsi ai Tribunali amministrativi regionali hanno sospeso gli effetti delle graduatorie. Lo Stato sarà tenuto a trasferire agli enti locali le risorse per il pagamento delle imprese entro il 31 dicembre 2015.
Fino al 31 dicembre 2015 i sindaci e i presidenti delle province, nei cui territori è stata censita la presenza si scuole contaminate da amianto, potranno agire come commissari governativi e derogare alle norme vigenti al fine di consentire la realizzazione degli interventi di bonifica delle strutture.
Con riferimento alle novità in materia di rischio idrogeologico, è stato stabilito che la pubblicazione dei bandi di gara e l’affidamento dei lavori relativi alla mitigazione del rischio idrogeologico dovranno avvenire entro la data del 30 giugno 2015. Nella versione originaria del testo di legge la scadenza (che la Legge di Stabilità per il 2014 aveva fissato al 31 dicembre 2014) era stata invece prorogata al 28 febbraio 2015. Le Regioni che stanno ultimando la progettazione o l’affidamento degli interventi avranno pertanto la possibilità di terminare le attività senza veder scomparire i finanziamenti originariamente concessi.
Inoltre, tra le ultime novità inserire nel testo ha preso alloggio la proroga temporanea al blocco degli sfratti: non si tratta di una “proroga perpetua”, ha sottolineato Maurizio Lupi, ma di una soluzione “ponte” attenta ai nuclei più bisognosi, che consente di valutare “caso per caso”. Il giudice, su richiesta, potrà sospendere l’esecuzione di uno sfratto “fino al centoventesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione”, per consentire il “passaggio da casa a casa”.
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