Il quadro normativo che disciplina in modo unitario la sicurezza sui, e dei, luoghi di lavoro è stata raccolta dal legislatore in un unico, corposo, atto di legge, il d.lgs. 81/2008 e s.m.i., che è prassi indicare come TUSL, ed alla quale ci si adeguerà nel seguito.
In un recente convegno, tenutosi a Modena in data 16 maggio 2014, su iniziativa di aziende sensibili all’argomento e patrocinato dal Collegio dei Geometri della provincia di Modena, il tema è stato affrontato, certamente non per la prima volta e sicuramente, data la sua complessità dell’argomento.
Ne si ha la pretesa di poterlo fare in questa sede, trattandosi di aspetto squisitamente giuridico.
Nella presente nota, si intende invece individuare alcuni orientamenti giurisprudenziali legati ai precetti del TUSL in materia di stabilità e adeguamento in termini di prestazioni strutturali che possono avere una pratica valenza, ed un supporto giurisprudenziale, al fine di impedire quanto accaduto due anni da nel terremoto dell’Emilia Romagna.
Il TUSL “si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio” e tra l’altro impone alcune prescrizioni che sono di seguito riassunte nella tabella seguente.
Prescrizione | Articolo |
---|---|
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; | 15 |
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti | 15 |
I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV | 63 |
i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3; | 64 |
i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori | 64 |
Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali.Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni | Allegato IV |
Ciò detto, il datore di lavoro deve garantire un livello di sicurezza complessivo nello svolgimento delle funzioni lavorative che sia coerente con l’evolvere del progresso tecnico-scientifico.
È quindi evidente che gli interventi di messa in sicurezza, o meglio di adeguamento ai più recenti standard, siano di fatto imprescindibili e devono essere attuati.
Ciò significa un considerevole impegno economico, diretto ed indiretto, per l’azienda che dovrà fronteggiare tale evenienza. Cosa che potrebbe collidere con l’esistenza stessa dell’azienda.
Su questo concetto vi è un’ampia discussione a livello dottrinale ed un complesso di pronunce ed orientamenti delle Alte Corti che tendono a far luce sulla questione.
Si vuole qui dare un breve cenno di ciò per individuare un possibile percorso coerente con le prescrizioni del TUSL ed in linea con alcuni degli orientamenti giuridici più importanti.
È bene aprire il ragionamento segnalando, chiaramente e senza ambiguità, che l’impossibilità di miglioramento ed adeguamento delle condizioni di sicurezza dell’ambiente di lavoro per mera questione economica tout-court, è per nulla rilevante nell’approccio della giurisprudenza, come ribadito più volte dalle alte Corti secondo cui “coerentemente, in adempimento del principio della massima sicurezza «tecnologicamente possibile» lo stesso datore di lavoro è tenuto a trovare le misure sufficienti a conseguire il fine della protezione della salute e dell’integrità fisica dei propri dipendenti in modo conforme al principio direttivo costituzionale dell’art. 32”
Per restare sul piano operativo, la Corte Costituzionale (sentenza 25 luglio 1996) nei riguardi dell’obbligo in capo al datore di lavoro di minimizzazione dei rischi in relazione alla predetta evoluzione ha chiarito che “là dove parla di misure «concretamente attuabili», il legislatore si riferisca alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata sia soltanto la deviazione dei comportamenti dell’imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive”.
Pertanto la giurisprudenza individua una strada concreta per indirizzare gli interventi di adeguamento, limitandone il raggio operativo in termini di una ragionevole prevedibilità degli eventi e misure concrete e contestuali.
In tale ottica è di limpida razionalità la sentenza della Cassazione Penale (19 ottobre 2006) che si riporta di seguito:
“ […] va fatta una considerazione preliminare relativa al livello di adeguamento esigibile […] nel caso di scoperta o introduzione di innovazioni idonee a garantire ai lavoratori o ai terzi un maggior livello di sicurezza nelle attività caratterizzate da un certo livello di pericolosità […].
È evidente come non sia possibile pretendere – in ogni caso in cui la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze portino alla individuazione di tecnologie più idonee a garantire la sicurezza – che l’imprenditore proceda ad un’immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti e innovative dovendosi procedere ad una complessiva valutazione sui tempi, modalità e costi dell’innovazione.
A fronte di una condotta comunque positiva dell’imprenditore di adeguarsi alle nuove tecnologie – e purchè i sistemi adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza – le scelte imprenditoriali divengono insindacabili.
Questa Corte condivide quindi le osservazioni […] secondo cui “non è pensabile che un’impresa rinnovi continuamente le proprie tecnologie, perchè è senz’altro necessario stare al passo con i tempi, ma ciò non può significare buttare all’aria investimenti per ammodernamenti tecnologici, rincorrendo incessantemente le novità tecnologiche. In teoria, si innalzerebbe il livello di sicurezza; in pratica, sui condurrebbe l’azienda sull’orlo del fallimento.”
[…] Fermi restando i principi già enunciati sugli obblighi dell’imprenditore nel caso di innovazioni tecnologiche idonee ad assicurare un maggior livello di sicurezza – su un punto non possono esservi dubbi: qualora l’imprenditore disponga di più sistemi di prevenzione di eventi dannosi è tenuto ad adottare (salvo il caso di impossibilità che in questo caso nessuno afferma) quello idoneo a garantire un maggior livello di sicurezza.
In linea generale varrebbe un principio di azione tempestiva. Tuttavia è da considerare con attenzione la precedente pronuncia della Corte, che a fronte di una “condotta comunque positiva“ dell’imprenditore riconosce una gradualità di intervento.
La variabile “tempo”, dunque, investe il datore di lavoro, oltre che con riferimento alla variabilità degli scenari di rischio (ragionevoli o imposti ex lege), anche rispetto alle modalità con cui egli può, e deve, attivarsi per la mitigazione del rischio secondo quanto prima discusso.
A settembre in programma un ciclo di convegni gratuiti
Il ciclo di convegni Strutture prefabbricate e anti-sismica: prestazioni delle nuove costruzioni e adeguamento dell’esistente nasce dall’esigenza di fornire a progettisti, committenti ed enti di controllo e autorizzazione un corretto quadro d’insieme del contesto delle strutture prefabbricate in cemento armato.
Le strutture prefabbricate rappresentano un sistema altamente tecnologico, in cui spesso la pratica anticipa le normative, con l’introduzione di sistemi innovativi specificamente studiati e testati, che incrementano il grado di sicurezza intrinseco delle strutture.
D’altro canto, come tutte le opere, anche i prefabbricati necessitano di interventi di retrofit: per intrinseca obsolescenza, ma soprattutto quando mutano gli scenari normativi e culturali.
La serie di eventi si concentrerà su aspetti normativi e progettuali.
Verrà infatti posta particolare attenzione ai risvolti – sotto il profilo della responsabilità – del d.lgs 81/2008 (sicurezza sul lavoro).
Da un punto di vista progettuale, saranno esplorate le specificità progettuali di comportamento sotto azioni dinamiche delle strutture prefabbricate e si cercherà di spiegare, partendo dai recenti eventi sismici del 2012, le cause più importanti dei danni seguiti ai terremoti, indirizzando i partecipanti a corretti gestione, adeguamento e manutenzione delle strutture prefabbricate.
Per ciascun evento è stato richiesto il rilascio dei CFP per i partecipanti agli Ordini e Collegi Professionali locali.
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